Sentenza 71/1973 (ECLI:IT:COST:1973:71)
Massima numero 6684
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  30/05/1973;  Decisione del  30/05/1973
Deposito del 06/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6678  6679  6680  6681  6682  6683


Titolo
SENT. 71/73 G. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - NOTA MINISTERIALE DEL 30 DICEMBRE 1971 - PROVENTI DELL'I.G.E. RISCOSSA IN ABBONAMENTO DA UFFICI FINANZIARI DELLO STATO AVENTI SEDE FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE E RELATIVA AD ATTI ECONOMICI COMPIUTI IN SICILIA DA FILIALI, DEPOSITI E STABILIMENTI DI SOCIETA', ENTI ED ISTITUTI DI CREDITO AVENTI LA SEDE CENTRALE IN ALTRA PARTE DEL TERRITORIO DELLO STATO - SPETTANZA ALLO STATO.

Testo
Alla Regione siciliana (la quale non ha competenza legislativa per conferire, in deroga ai principi della legge statale, soggettivita' tributaria agli stabilimenti, filiali, depositi, ecc. di societa', enti ed istituti di credito aventi sede centrale fuori della Sicilia) non spetta la quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata secondo le leggi in vigore fino alla data del 31 dicembre 1972 (art. 90 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633); quota corrispondente al tributo gravante sui trasferimenti di ricchezza conseguenti ad atti economici compiuti dagli stessi stabilimenti, filiali, depositi, ecc.. E cio' in quanto l'imputazione di atti a questi ultimi non e' e non era prevista dalla legge dello Stato ai fini della determinazione del luogo della riscossione nel territorio della Regione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2    co. 1  

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 4