Sentenza 72/1973 (ECLI:IT:COST:1973:72)
Massima numero 6685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  30/05/1973;  Decisione del  30/05/1973
Deposito del 06/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6686  6687  6688


Titolo
SENT. 72/73 A. LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO - PRESTAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - NON COMPRENDE SOLO IL CORRISPETTIVO IN DANARO - POSSIBILE NATURA RETRIBUTIVA ANCHE DEL VITTO E DELL'ALLOGGIO, SE CONCORDATO TRA LE PARTI - NECESSITA' DI CONSIDERARLI NELLA DETERMINAZIONE MINIMA COMPLESSIVA DELLA RETRIBUZIONE.

Testo
Nel rapporto di lavoro domestico il corrispettivo in danaro non e' sempre l'unica componente della prestazione alla quale il datore di lavoro e' tenuto nei confronti del lavoratore poiche' a volte le parti concordano nel volere che anche il vitto e l'alloggio siano dovuti a compenso del lavoro prestato e con carattere di continuita'; in tali casi, ovviamente, non puo' essere disconosciuta la natura retributiva del vitto e dell'alloggio, rappresentando essi parte del corrispettivo convenuto e dovuto per il lavoro prestato. Del loro equivalente deve quindi tenersi necessariamente conto ai fini della determinazione della misura complessiva della retribuzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte