Sentenza 72/1973 (ECLI:IT:COST:1973:72)
Massima numero 6687
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
30/05/1973; Decisione del
30/05/1973
Deposito del 06/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 72/73 C. LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO - LEGGE 2 APRILE 1958, N. 339, ART. 17, LETT. A E B - INDENNITA' DI ANZIANITA' - COMMISURAZIONE ALLA SOLA RETRIBUZIONE IN DANARO E NON ANCHE ALL'EQUIVALENTE DEL VITTO E DELL'ALLOGGIO QUANDO QUESTE PRESTAZIONI SIANO CONVENZIONALMENTE DOVUTE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI LAVORATORI SUBORDINATI (EX ART. 2121 COD. CIV.) - CONTRASTO CON ALTRE DISPOSIZIONI DELLA STESSA LEGGE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 72/73 C. LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO - LEGGE 2 APRILE 1958, N. 339, ART. 17, LETT. A E B - INDENNITA' DI ANZIANITA' - COMMISURAZIONE ALLA SOLA RETRIBUZIONE IN DANARO E NON ANCHE ALL'EQUIVALENTE DEL VITTO E DELL'ALLOGGIO QUANDO QUESTE PRESTAZIONI SIANO CONVENZIONALMENTE DOVUTE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI LAVORATORI SUBORDINATI (EX ART. 2121 COD. CIV.) - CONTRASTO CON ALTRE DISPOSIZIONI DELLA STESSA LEGGE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto col principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., l'art. 17, lett. a e b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 "per la tutela del rapporto di lavoro domestico" nella parte in cui commisura l'indennita' di anzianita' - da corrispondere in caso di licenziamento o di dimissioni del personale impiegatizio e dei prestatori d'opera manuale - alla sola retribuzione in denaro e non anche all'equivalente del vitto e dell'alloggio quando queste prestazioni siano convenzionalmente dovute. La limitazione prevista dall'art. 17 non appare fondata su alcuna razionale giustificazione e da' luogo ad una disparita' di trattamento rispetto agli altri lavoratori subordinati poiche' per il computo dell'indennita' di preavviso e di anzianita' a questi spettante, l'art. 2121, ultimo comma, del codice civile, espressamente include nel calcolo della retribuzione "l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro". Lo stesso art. 17 della legge n. 339 del 1958, non armonizza ed e', anzi, in contrasto con le altre disposizioni dello stesso testo legislativo giacche' la valutazione del vitto e dell'alloggio, esclusa nel computo dell'indennita' di anzianita', e', per contro, riconosciuta in tema di trattamento economico per le ferie (art. 10), per il congedo matrimoniale (art. 15) e per il caso di licenziamento senza preavviso (art. 16, terzo comma).
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto col principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., l'art. 17, lett. a e b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 "per la tutela del rapporto di lavoro domestico" nella parte in cui commisura l'indennita' di anzianita' - da corrispondere in caso di licenziamento o di dimissioni del personale impiegatizio e dei prestatori d'opera manuale - alla sola retribuzione in denaro e non anche all'equivalente del vitto e dell'alloggio quando queste prestazioni siano convenzionalmente dovute. La limitazione prevista dall'art. 17 non appare fondata su alcuna razionale giustificazione e da' luogo ad una disparita' di trattamento rispetto agli altri lavoratori subordinati poiche' per il computo dell'indennita' di preavviso e di anzianita' a questi spettante, l'art. 2121, ultimo comma, del codice civile, espressamente include nel calcolo della retribuzione "l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro". Lo stesso art. 17 della legge n. 339 del 1958, non armonizza ed e', anzi, in contrasto con le altre disposizioni dello stesso testo legislativo giacche' la valutazione del vitto e dell'alloggio, esclusa nel computo dell'indennita' di anzianita', e', per contro, riconosciuta in tema di trattamento economico per le ferie (art. 10), per il congedo matrimoniale (art. 15) e per il caso di licenziamento senza preavviso (art. 16, terzo comma).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
codice civile
n. 0
art. 2121