Sentenza 72/1973 (ECLI:IT:COST:1973:72)
Massima numero 6688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
30/05/1973; Decisione del
30/05/1973
Deposito del 06/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 72/73 D. LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO - LEGGE 2 APRILE 1958, N. 339, ART. 14 - COMMISSIONI PROVINCIALI PER IL LAVORO DOMESTICO - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE CONVENZIONALI DEL VITTO E DELL'ALLOGGIO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 36 E 24 DELLA COSTITUZIONE - PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE TARIFFE E SUSSISTENZA DI RIMEDI GIURISDIZIONALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 72/73 D. LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO - LEGGE 2 APRILE 1958, N. 339, ART. 14 - COMMISSIONI PROVINCIALI PER IL LAVORO DOMESTICO - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE CONVENZIONALI DEL VITTO E DELL'ALLOGGIO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 36 E 24 DELLA COSTITUZIONE - PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE TARIFFE E SUSSISTENZA DI RIMEDI GIURISDIZIONALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge 2 aprile 1958, n. 339 "per la tutela del rapporto di lavoro domestico" in riferimento agli artt. 36 e 24 Cost.. Tale articolo demanda alle Commissioni provinciali per il lavoro domestico il compito di determinare le tariffe convenzionali del vitto e dell'alloggio mediante deliberazioni rese esecutive con decreto prefettizio avverso il quale e' ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale che decide sentita la Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico. Nel procedimento di formazione delle tariffe risulta assicurata la partecipazione dei lavoratori poiche' i loro rappresentanti, designati dalle associazioni sindacali di categoria, sono presenti - in qualita' di componenti ed in numero uguale a quello assegnato ai rappresentanti dei datori di lavoro - sia nella Commissione centrale (art. 11) che nelle Commissioni provinciali (art. 12). Viene cosi' protetta nella fase amministrativa la posizione dei lavoratori ai quali non e', inoltre, preclusa, in base ai principi generali, la tutela giurisdizionale prevista dall'ordinamento.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge 2 aprile 1958, n. 339 "per la tutela del rapporto di lavoro domestico" in riferimento agli artt. 36 e 24 Cost.. Tale articolo demanda alle Commissioni provinciali per il lavoro domestico il compito di determinare le tariffe convenzionali del vitto e dell'alloggio mediante deliberazioni rese esecutive con decreto prefettizio avverso il quale e' ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale che decide sentita la Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico. Nel procedimento di formazione delle tariffe risulta assicurata la partecipazione dei lavoratori poiche' i loro rappresentanti, designati dalle associazioni sindacali di categoria, sono presenti - in qualita' di componenti ed in numero uguale a quello assegnato ai rappresentanti dei datori di lavoro - sia nella Commissione centrale (art. 11) che nelle Commissioni provinciali (art. 12). Viene cosi' protetta nella fase amministrativa la posizione dei lavoratori ai quali non e', inoltre, preclusa, in base ai principi generali, la tutela giurisdizionale prevista dall'ordinamento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte