Sentenza 73/1973 (ECLI:IT:COST:1973:73)
Massima numero 6689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  30/05/1973;  Decisione del  30/05/1973
Deposito del 06/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6690  6691


Titolo
SENT. 73/73 A. GIURISDIZIONE - TUTELA GIURISDIZIONALE - FACOLTA' DEL LEGISLATORE DI REGOLARNE I MODI. (COST., ART. 113). PROCESSO CIVILE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - COD. PROC. CIV., ARTT, 41 E 367 - TEMPORANEA CARENZA O RITARDO NELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - NON CONFIGURA VIOLAZIONE DELL'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - RAZIONALITA' - POTERE DEL GIUDICE ADITO DI AUTORIZZARE, PUR DOPO LA SOSPENSIONE, IL COMPIMENTO DEGLI ATTI CHE RITIENE URGENTI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le norme sul regolamento preventivo di giurisdizione (artt. 41 e 367 c.p.c.) non si pongono in contrasto con l'art. 113 della Costituzione. Infatti, al legislatore ordinario e' consentito di regolare i modi della tutela giurisdizionale e, in attuazione di cotesto principio, di individuare l'organo giurisdizionale competente in ordine al quale e' ben possibile che la questione sia discussa. Peraltro, in pendenza del giudizio davanti alla Corte di Cassazione e pur dopo l'emissione dell'ordinanza non impugnabile di sospensione del giudizio di merito, il giudice di primo grado e' legittimato, a sensi dell'art. 48 c.p.c., ad autorizzare il compimento degli atti ritenuti urgenti che non siano comunque connessi con la pronuncia sulla giurisdizione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte

codice di procedura civile    n. 0  art. 48