Sentenza 73/1973 (ECLI:IT:COST:1973:73)
Massima numero 6690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  30/05/1973;  Decisione del  30/05/1973
Deposito del 06/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6689  6691


Titolo
SENT. 73/73 B. PROCESSO CIVILE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - COD. PROC. CIV., ARTT. 41 E 367 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER LA PARTE RESISTENTE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Posto che l'art. 113 della Costituzione consente al legislatore ordinario di regolare i modi della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica Amministrazione ed essendo la relativa garanzia costituzionale strettamente connessa a quella della difesa in giudizio, se la disciplina legislativa del regolamento preventivo di giurisdizione (artt. 41 e 367 c.p.c.) integra un modo, costituzionalmente legittimo, della detta tutela, il rispetto della garanzia della difesa in giudizio va ricercato nell'ambito di quella normativa. (Nella specie la Corte si e' pronunciata per la legittimita' costituzionale del regolamento preventivo di giurisdizione anche sotto il profilo del rispetto dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte