Sentenza 73/1973 (ECLI:IT:COST:1973:73)
Massima numero 6691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  30/05/1973;  Decisione del  30/05/1973
Deposito del 06/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6689  6690


Titolo
SENT. 73/73 C. PROCESSO CIVILE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - COD. PROC. CIV., ARTT. 41 E 367 - NON VIOLANO GLI ARTT. 24 E 113 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata (ved. precedenti massime 73/73, a e b) in riferimento agli artt. 113 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 41 e 367 del codice di procedura civile, sia per quanto concerne la disciplina del regolamento preventivo di giurisdizione nel suo complesso, sia per quanto attiene all'obbligo di sospendere il processo di merito nel corso del quale l'istanza di regolamento sia stata proposta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte