Sentenza 73/1973 (ECLI:IT:COST:1973:73)
Massima numero 6691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
30/05/1973; Decisione del
30/05/1973
Deposito del 06/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 73/73 C. PROCESSO CIVILE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - COD. PROC. CIV., ARTT. 41 E 367 - NON VIOLANO GLI ARTT. 24 E 113 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 73/73 C. PROCESSO CIVILE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - COD. PROC. CIV., ARTT. 41 E 367 - NON VIOLANO GLI ARTT. 24 E 113 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata (ved. precedenti massime 73/73, a e b) in riferimento agli artt. 113 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 41 e 367 del codice di procedura civile, sia per quanto concerne la disciplina del regolamento preventivo di giurisdizione nel suo complesso, sia per quanto attiene all'obbligo di sospendere il processo di merito nel corso del quale l'istanza di regolamento sia stata proposta.
Non e' fondata (ved. precedenti massime 73/73, a e b) in riferimento agli artt. 113 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 41 e 367 del codice di procedura civile, sia per quanto concerne la disciplina del regolamento preventivo di giurisdizione nel suo complesso, sia per quanto attiene all'obbligo di sospendere il processo di merito nel corso del quale l'istanza di regolamento sia stata proposta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte