Sentenza 74/1973 (ECLI:IT:COST:1973:74)
Massima numero 6692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  30/05/1973;  Decisione del  30/05/1973
Deposito del 06/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6693  6694


Titolo
SENT. 74/73 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DELL'ISTRUZIONE FORMALE MA PRIMA DELLA PRONUNCIA, DA PARTE DEL GIUDICE, DEL PROVVEDIMENTO DI CUI SI CENSURA LA NON IMPUGNABILITA' IN VIOLAZIONE DELL'ART. 111 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ART. 301, SECONDO COMMA - APPLICAZIONE PROVVISORIA DELLE MISURE DI SICUREZZA.

Testo
La questione relativa alla non impugnabilita' dei provvedimenti del giudice istruttore concernenti l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza sollevata nel corso dell'istruzione formale, ma prima della pronuncia dello stesso, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, non dovendo il giudice a quo applicare l'art. 301, secondo comma, cod. proc. pen., censurato per la non prevista reclamabilita' di tali provvedimenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte