Sentenza 74/1973 (ECLI:IT:COST:1973:74)
Massima numero 6692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
30/05/1973; Decisione del
30/05/1973
Deposito del 06/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 74/73 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DELL'ISTRUZIONE FORMALE MA PRIMA DELLA PRONUNCIA, DA PARTE DEL GIUDICE, DEL PROVVEDIMENTO DI CUI SI CENSURA LA NON IMPUGNABILITA' IN VIOLAZIONE DELL'ART. 111 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ART. 301, SECONDO COMMA - APPLICAZIONE PROVVISORIA DELLE MISURE DI SICUREZZA.
SENT. 74/73 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DELL'ISTRUZIONE FORMALE MA PRIMA DELLA PRONUNCIA, DA PARTE DEL GIUDICE, DEL PROVVEDIMENTO DI CUI SI CENSURA LA NON IMPUGNABILITA' IN VIOLAZIONE DELL'ART. 111 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ART. 301, SECONDO COMMA - APPLICAZIONE PROVVISORIA DELLE MISURE DI SICUREZZA.
Testo
La questione relativa alla non impugnabilita' dei provvedimenti del giudice istruttore concernenti l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza sollevata nel corso dell'istruzione formale, ma prima della pronuncia dello stesso, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, non dovendo il giudice a quo applicare l'art. 301, secondo comma, cod. proc. pen., censurato per la non prevista reclamabilita' di tali provvedimenti.
La questione relativa alla non impugnabilita' dei provvedimenti del giudice istruttore concernenti l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza sollevata nel corso dell'istruzione formale, ma prima della pronuncia dello stesso, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, non dovendo il giudice a quo applicare l'art. 301, secondo comma, cod. proc. pen., censurato per la non prevista reclamabilita' di tali provvedimenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte