Sentenza 74/1973 (ECLI:IT:COST:1973:74)
Massima numero 6693
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
30/05/1973; Decisione del
30/05/1973
Deposito del 06/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 74/73 B. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE PROVVISORIA DELLE MISURE DI SICUREZZA - COD. PROC. PEN., ART. 301, SECONDO COMMA - PREVEDE CHE LE MISURE POSSONO ESSERE PROVVISORIAMENTE ORDINATE DAL GIUDICE ISTRUTTORE ANCHE PRIMA DELL'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O DELL'EMISSIONE DI UN MANDATO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (PREORDINATO, NELLA SPECIE, ALLA TUTELA DELLA LIBERTA' PERSONALE) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. DIRITTO DI DIFESA - CONTENUTO - SUA LIMITAZIONE QUANDO ESSO SIA PREORDINATO ALLA TUTELA DELLA LIBERTA' PERSONALE - ESCLUSIONI (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
SENT. 74/73 B. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE PROVVISORIA DELLE MISURE DI SICUREZZA - COD. PROC. PEN., ART. 301, SECONDO COMMA - PREVEDE CHE LE MISURE POSSONO ESSERE PROVVISORIAMENTE ORDINATE DAL GIUDICE ISTRUTTORE ANCHE PRIMA DELL'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O DELL'EMISSIONE DI UN MANDATO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (PREORDINATO, NELLA SPECIE, ALLA TUTELA DELLA LIBERTA' PERSONALE) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. DIRITTO DI DIFESA - CONTENUTO - SUA LIMITAZIONE QUANDO ESSO SIA PREORDINATO ALLA TUTELA DELLA LIBERTA' PERSONALE - ESCLUSIONI (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
Testo
La tutela del diritto di difesa, quale diritto di partecipare personalmente o tramite il difensore, alla formazione del convincimento del giudice, non puo' subire limitazioni, specie quando il diritto stesso sia preordinato alla tutela della liberta' personale. Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 301, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che le misure di sicurezza possono essere provvisoriamente ordinate dal G.I. anche prima dell'interrogatorio dell'imputato o dell'emissione di un mandato o dell'avviso di procedimento e senza che sia nemmeno prevista la designazione e l'assistenza del difensore. Ne' la finalita' di prevenzione speciale, propria del provvedimento previsto, in connessione con l'art. 206 cod. pen., ne' l'interesse pubblico che ne costituisce il fondamento possono infatti legittimare il sacrificio del diritto garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Cfr.: sent. nn. 168 del 1972 e 53 del 1968.
La tutela del diritto di difesa, quale diritto di partecipare personalmente o tramite il difensore, alla formazione del convincimento del giudice, non puo' subire limitazioni, specie quando il diritto stesso sia preordinato alla tutela della liberta' personale. Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 301, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che le misure di sicurezza possono essere provvisoriamente ordinate dal G.I. anche prima dell'interrogatorio dell'imputato o dell'emissione di un mandato o dell'avviso di procedimento e senza che sia nemmeno prevista la designazione e l'assistenza del difensore. Ne' la finalita' di prevenzione speciale, propria del provvedimento previsto, in connessione con l'art. 206 cod. pen., ne' l'interesse pubblico che ne costituisce il fondamento possono infatti legittimare il sacrificio del diritto garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Cfr.: sent. nn. 168 del 1972 e 53 del 1968.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte
codice penale
n. 0
art. 206