Sentenza 74/1973 (ECLI:IT:COST:1973:74)
Massima numero 6694
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  30/05/1973;  Decisione del  30/05/1973
Deposito del 06/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6692  6693


Titolo
SENT. 74/73 C. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE PROVVISORIA DELLE MISURE DI SICUREZZA - COD. PROC. PEN., ART. 301, SECONDO COMMA, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 206, SECONDO COMMA, DEL CODICE PENALE - DURATA DELLA MISURA DI SICUREZZA DISPOSTA NELL'ISTRUZIONE - SUSSISTENZA DI RIMEDI. MISURE DI SICUREZZA - FINALITA' - DIVERSITA' DA QUELLE DELLA CUSTODIA PREVENTIVA - INAPPLICABILITA' DELL'ART. 13, QUINTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Come gia' ricordato nelle sentenze nn. 64 e 96 del 1970, le misure di sicurezza detentive sono volte ad esigenze diverse da quelle della custodia preventiva, sicche' ad esse non e' applicabile il principio dell'art. 13, quinto comma, della Costituzione. La questione sollevata in riferimento a questo principio, nei confronti del combinato disposto degli artt. 301, secondo comma, cod. proc. pen., e 206, secondo comma, cod. pen., perche' non indica, riguardo alle misure di sicurezza provvisoriamente applicate, limiti massimi di durata o un termine massimo per il riesame della pericolosita', deve quindi dichiararsi non fondata. Peraltro la durata delle misure di sicurezza disposte durante l'istruzione, deve ritenersi connessa al perdurare dello stato di pericolosita', il cui accertamento va obbligatoriamente rinnovato, quando se ne manifestino le esigenze. Cosicche', considerato anche che il provvedimento del giudice istruttore rimane comunque caducato per effetto della pronuncia nel giudizio di primo grado, e' da escludersi che l'imputato resti privo di garanzie.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13  co. 5

Altri parametri e norme interposte