Ordinanza 75/1973 (ECLI:IT:COST:1973:75)
Massima numero 6695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  30/05/1973;  Decisione del  30/05/1973
Deposito del 06/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 75/73. TELECOMUNICAZIONI - PROCEDURA D'INOLTRABILITA' DELLA CORRISPONDENZA - LEGGE 20 DICEMBRE 1966, N. 1114, ARTICOLO UNICO (CHE SOSTITUISCE L'ART. 13 DEL R.D. 27 FEBBRAIO 1936, N. 645) - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 15, 21 E 42 DELLA COSTITUZIONE - JUS SUPERVENIENS: D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ART. 11 - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti, per nuovo esame, al giudice del merito gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale della legge 20 dicembre 1966, n. 1114, sulla procedura d'inoltrabilita' delle corrispondenze, in riferimento agli artt. 3, 15, 21 e 42 Cost., essendo stata nel corso del giudizio, sostituita la norma denunziata dall'art. 11 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 15

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  29/03/1973  n. 156  art. 11