Ordinanza 147/2020 (ECLI:IT:COST:2020:147)
Massima numero 43522
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  26/05/2020;  Decisione del  26/05/2020
Deposito del 10/07/2020; Pubblicazione in G. U. 15/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43519


Titolo
Imposte e tasse - Riscossione mediante ruoli - Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (c.d. rottamazione delle cartelle) - Applicabilità anche ai carichi affidati anteriormente al 2000 - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento e violazione del principio della capacità contributiva - Carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e incompleta ricostruzione del quadro normativo rilevante - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio, con conseguente impossibilità di verificare l'effettiva rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla CTP di Trieste in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. nella legge n. 225 del 2016, che prevede il beneficio della definizione agevolata per i soli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e non per quelli affidati anteriormente. Sotto un primo profilo, l'ordinanza di rimessione non precisa la natura del carico affidato in riscossione, genericamente indicato come «tributario», senza chiarire l'assenza delle ipotesi ostative alla definizione agevolata previste dal comma 10 dell'articolo censurato, non consentendo siffatta lacuna descrittiva di verificare l'effettiva rilevanza della questione. La stessa ordinanza omette di richiamare le disposizioni che hanno già consentito la definizione agevolata di carichi relativi al periodo temporale anteriore al 2000, a domanda dei debitori interessati, compromettendo irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate, incentrate proprio sull'arbitrarietà della previsione in sé di un termine iniziale per accedere al beneficio e sulla disparità di trattamento che ne conseguirebbe. Inoltre, sotto un secondo profilo, l'ordinanza non chiarisce in che modo la norma censurata produrrebbe l'asserita diversificazione del trattamento tributario di contribuenti in posizioni similari, e la conseguente lesione dell'evocato art. 53 Cost., dal cui ambito, in ogni caso, è da ritenere esclusa la fase della riscossione. (Precedenti citati: sentenze n. 29 del 2018, n. 464 del 1999, n. 480 del 1993 e n. 63 del 1982).

Per costante giurisprudenza costituzionale, l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, preclusa dal principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza. (Precedenti citati: ordinanze n. 108 del 2020, n. 203 del 2019, n. 64 del 2019, n. 191 del 2018, n. 64 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 185 del 2013).

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la incompleta ricostruzione del quadro normativo rilevante e il mancato esame degli indicati profili di applicabilità della disciplina intervenuta anche se solo per negarne rilievo o consistenza precludono lo scrutinio, incidendo sull'ammissibilità delle questioni. (Precedenti citati: sentenza n. 150 del 2019; ordinanze n. 108 del 2020 e n. 42 del 2020).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  22/10/2016  n. 193  art. 6  co. 

legge  01/12/2016  n. 225  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte