Ordinanza 78/1973 (ECLI:IT:COST:1973:78)
Massima numero 6698
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  30/05/1973;  Decisione del  30/05/1973
Deposito del 06/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 78/73. DIRITTI DI LIBERTA' - D.LG. 11 FEBBRAIO 1948, N. 50, ARTT. 1 E 2 - OBBLIGO DI DENUNCIARE L'OSPITALITA' CONCESSA A STRANIERI O AD APOLIDI - ENTITA' DELLA PENA RISPETTO AD ALTRE IPOTESI CRIMINOSE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 10 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del D.L. 11 febbraio 1948 n. 50, recante sanzioni per omessa denuncia di stranieri ed apolidi, gia' dichiarate infondate e manifestamente infondate rispettivamente con sentenza n. 104 del 1969 e con ordinanza n. 76 del 1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10

Altri parametri e norme interposte