Ordinanza 79/1973 (ECLI:IT:COST:1973:79)
Massima numero 6699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
30/05/1973; Decisione del
30/05/1973
Deposito del 06/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 79/73. STAMPA - STAMPATI E PUBBLICAZIONI - LEGGE 2 FEBBRAIO 1939, N. 374, ART. 1 - CONSEGNA OBBLIGATORIA DI STAMPATI - NON VIOLA L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 79/73. STAMPA - STAMPATI E PUBBLICAZIONI - LEGGE 2 FEBBRAIO 1939, N. 374, ART. 1 - CONSEGNA OBBLIGATORIA DI STAMPATI - NON VIOLA L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Essendo identica ad altra gia' decisa con sentenza (sul punto, di manifesta infondatezza), n. 199 del 1972 e non essendo stati addotti argomenti nuovi, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni).
Essendo identica ad altra gia' decisa con sentenza (sul punto, di manifesta infondatezza), n. 199 del 1972 e non essendo stati addotti argomenti nuovi, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte