Sentenza 81/1973 (ECLI:IT:COST:1973:81)
Massima numero 6701
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
12/06/1973; Decisione del
12/06/1973
Deposito del 19/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 81/73. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - NOTA MINISTERIALE 30 DICEMBRE 1971 - REDDITO DI CATEGORIA C/2 (RICCHEZZA MOBILE ED IMPOSTA COMPLEMENTARE) DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PARASTATALI CON SEDE FUORI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE, CHE PRESTINO SERVIZIO IN SICILIA - SPETTANZA ALLO STATO DELLE RELATIVE RITENUTE ERARIALI. (D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074). REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - ENTRATE SPETTANTI ALLA REGIONE - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'AMBITO DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE EX ART. 36 DELLO STATUTO.
SENT. 81/73. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - NOTA MINISTERIALE 30 DICEMBRE 1971 - REDDITO DI CATEGORIA C/2 (RICCHEZZA MOBILE ED IMPOSTA COMPLEMENTARE) DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PARASTATALI CON SEDE FUORI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE, CHE PRESTINO SERVIZIO IN SICILIA - SPETTANZA ALLO STATO DELLE RELATIVE RITENUTE ERARIALI. (D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074). REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - ENTRATE SPETTANTI ALLA REGIONE - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'AMBITO DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE EX ART. 36 DELLO STATUTO.
Testo
Gli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, devono essere interpretate nel senso che alla Regione spettano solo quelle entrate tributaria che essa avrebbe potuto fare proprie, esercitando, nel rispetto dei principi della legislazione statale, la competenza legislativa concorrente, assegnatale dal primo comma dell'art. 36 dello Statuto. Spettano, pertanto, allo Stato, e non alla Regione siciliana, le ritenute erariali sui redditi di categoria C/2 (ricchezza mobile ed imposta complementare) dei dipendenti dello Stato e degli enti parastatali con sede fuori del territorio della regione, i quali prestino servizio in Sicilia e cio' perche' tali ritenute costituiscono un sistema che la Regione siciliana legiferando nei limiti consentiti dall'art. 36 del proprio Statuto, non avrebbe potuto modificare. E' del resto regola, desumibile aliunde dall'art. 7 delle stesse Norme di attuazione (in relazione all'art. 37 dello Statuto regionale) che al di fuori della materia attinente alle imprese con stabilimenti ed impianti in Sicilia, e che abbiano la loro sede in altra parte del territorio nazionale, non esistono altre ipotesi nelle quali sia possibile identificare tributi che, riscossi e ritenuti da enti non aventi sede nella Regione, siano di spettanza di questa ultima. Cfr.: sent. n. 71 del 1973.
Gli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, devono essere interpretate nel senso che alla Regione spettano solo quelle entrate tributaria che essa avrebbe potuto fare proprie, esercitando, nel rispetto dei principi della legislazione statale, la competenza legislativa concorrente, assegnatale dal primo comma dell'art. 36 dello Statuto. Spettano, pertanto, allo Stato, e non alla Regione siciliana, le ritenute erariali sui redditi di categoria C/2 (ricchezza mobile ed imposta complementare) dei dipendenti dello Stato e degli enti parastatali con sede fuori del territorio della regione, i quali prestino servizio in Sicilia e cio' perche' tali ritenute costituiscono un sistema che la Regione siciliana legiferando nei limiti consentiti dall'art. 36 del proprio Statuto, non avrebbe potuto modificare. E' del resto regola, desumibile aliunde dall'art. 7 delle stesse Norme di attuazione (in relazione all'art. 37 dello Statuto regionale) che al di fuori della materia attinente alle imprese con stabilimenti ed impianti in Sicilia, e che abbiano la loro sede in altra parte del territorio nazionale, non esistono altre ipotesi nelle quali sia possibile identificare tributi che, riscossi e ritenuti da enti non aventi sede nella Regione, siano di spettanza di questa ultima. Cfr.: sent. n. 71 del 1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
statuto regione Sicilia
art. 37
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 4
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 7