Sentenza 82/1973 (ECLI:IT:COST:1973:82)
Massima numero 6702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  12/06/1973;  Decisione del  12/06/1973
Deposito del 19/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6703  6704  6705  6706  6707


Titolo
SENT. 82/73 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - INDENNITA' DI BUONUSCITA - NATURA - DISTINZIONE DALL'INDENNITA' DI ANZIANITA' - NON VA INTESA COME RETRIBUZIONE DIFFERITA - SUA FUNZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE NEI CONFRONTI DELL'ISCRITTO AL FONDO DI PREVIDENZA GESTITO DALL'ENPAS O DI DATI SUPERSTITI DELLO STESSO.

Testo
L'indennita' di buonuscita, pur facendo parte del complessivo trattamento di quiescenza, in quanto si pone accanto alla pensione e ad altra indennita' o prestazione, per fini previdenziali o assistenziali, nell'ambito del trattamento previsto in favore del personale collocato a riposo o comunque cessato dal servizio e di dati superstiti, presenta la peculiare caratteristica di diventare oggetto di un diritto reale e concreto solo dopo che la prestazione del dipendente si sia protratta per un certo periodo: essa, pertanto, non e' retribuzione in senso stretto ed invece assolve precipuamente una funzione previdenziale ed assistenziale nei confronti dell'iscritto al fondo di previdenza o di dati superstiti. - S. n. 19/1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte