Sentenza 82/1973 (ECLI:IT:COST:1973:82)
Massima numero 6705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  12/06/1973;  Decisione del  12/06/1973
Deposito del 19/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6702  6703  6704  6706  6707


Titolo
SENT. 82/73 D. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - SITUAZIONI MESSE A RAFFRONTO - CONSIDERAZIONE NON ANALITICA O ATOMISTICA DI CIASCUNA, MA NEL SUO INSIEME. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO - INDENNITA' DI BUONUSCITA - SUPERSTITI - R.D. 26 FEBBRAIO 1928, N. 619, ART. 52 (SOSTITUITO DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 27 NOVEMBRE 1956, N. 1407) ESCLUDE CHE ESSA SPETTI ALLE FIGLIE MAGGIORENNI NON NUBILI E AI FIGLI MAGGIORENNI NON INABILI A PROFICUO LAVORO - PRESTESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. (PER LA MANCATA PREVISIONE DI UNA INDENNITA' DI ANZIANITA') - INFONDATEZZA.

Testo
Per giudicare circa la violazione o no del principio di eguaglianza le singole situazioni messe a raffronto vanno considerate non analiticamente o atomisticamente ma ciascuna nel suo insieme. In base a tale principio e' da escludersi che sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 52 r.d. 26 febbraio 1928, n. 619, come sostituito dell'art. 5 legge 27 novembre 1956, n. 1407 nella parte in cui esclude la spettanza dell'indennita' di buonuscita ai figli e alle figlie maggiorenni del dipendente deceduto in servizio, rispettivamente, se non inabili a proficuo lavoro o coniugate, senza prevedere, in luogo di esse, una indennita' di anzianita'. Rientra infatti nei poteri discrezionali del legislatore quello di dettare, riguardo a rapporti di lavoro non identici (come "il rapporto di lavoro con lo Stato", e altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato), discipline complessivamente diverse, e non e' quindi ragione di illegittimita' costituzionale la mancata previsione del diritto all'indennita' di anzianita' in quanto tale, in una normativa, (come quella concernente "il rapporto di lavoro con lo Stato") che (non ricorrendo le condizioni per l'acquisto del diritto a pensione e di quello all'indennita' di buonuscita) prevede, se non la indennita' di anzianita', la spettanza al lavoratore e ai superstiti dell'indennita' una tantum e, in certe ipotesi, anche dell'assegno vitalizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte