Sentenza 82/1973 (ECLI:IT:COST:1973:82)
Massima numero 6707
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
12/06/1973; Decisione del
12/06/1973
Deposito del 19/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 82/73 F. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO - INDENNITA' DI BUONUSCITA - LEGGE 27 NOVEMBRE 1956, N. 1407, ART. 5 (SOSTITUTIVO DELL'ART. 52 DEL R.D. 26 FEBBRAIO 1928, N. 619) - ESCLUDE CHE ESSA SPETTI ALLE SORELLE ED AI FRATELLI INABILI PERMANENTEMENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO CONVIVENTI A CARICO DELL'IMPIEGATO - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI VERSANTI NELLE MEDESIME CONDIZIONI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 82/73 F. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO - INDENNITA' DI BUONUSCITA - LEGGE 27 NOVEMBRE 1956, N. 1407, ART. 5 (SOSTITUTIVO DELL'ART. 52 DEL R.D. 26 FEBBRAIO 1928, N. 619) - ESCLUDE CHE ESSA SPETTI ALLE SORELLE ED AI FRATELLI INABILI PERMANENTEMENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO CONVIVENTI A CARICO DELL'IMPIEGATO - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI VERSANTI NELLE MEDESIME CONDIZIONI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, che ha sostituito l'art. 52 del T.U. approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 619, nella parte in cui esclude che l'indennita' di buonuscita spetti alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato. Detta esclusione, infatti, non trova razionale giustificazione, ove si consideri che nei confronti di altre categorie di superstiti versanti nelle medesime condizioni di "uguale relazione assistenziale col defunto" e di "uguale stato di bisogno", e' riconosciuto il diritto all'indennita' di buonuscita. Tanto meno, poi, ora che ai suddetti sorelle e fratelli, l'art. 12 legge 15 febbraio 1958, n. 46, riconosce il diritto alla pensione ordinaria a carico dello Stato.
E' illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, che ha sostituito l'art. 52 del T.U. approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 619, nella parte in cui esclude che l'indennita' di buonuscita spetti alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato. Detta esclusione, infatti, non trova razionale giustificazione, ove si consideri che nei confronti di altre categorie di superstiti versanti nelle medesime condizioni di "uguale relazione assistenziale col defunto" e di "uguale stato di bisogno", e' riconosciuto il diritto all'indennita' di buonuscita. Tanto meno, poi, ora che ai suddetti sorelle e fratelli, l'art. 12 legge 15 febbraio 1958, n. 46, riconosce il diritto alla pensione ordinaria a carico dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 15/02/1958
n. 46
art. 12