Sentenza 83/1973 (ECLI:IT:COST:1973:83)
Massima numero 6708
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
12/06/1973; Decisione del
12/06/1973
Deposito del 19/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 83/73. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - COMANDANTE DI PORTO IN SEDE DI INTERVENTO CONCILIATIVO EXTRAPROCESSUALE EX ART. 598 COD. NAVIGAZIONE - NATURA AMMINISTRATIVA DELL'ATTIVITA' - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PROPOSTA, NELLA SPECIE, NEI CONFRONTI DEL COD. NAVIG. ARTT. 585 A 598, 603 A 609, E DEL D.P.R. 15 FEBBRAIO 1952, N. 328, ARTT. 479 A 482.
SENT. 83/73. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - COMANDANTE DI PORTO IN SEDE DI INTERVENTO CONCILIATIVO EXTRAPROCESSUALE EX ART. 598 COD. NAVIGAZIONE - NATURA AMMINISTRATIVA DELL'ATTIVITA' - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PROPOSTA, NELLA SPECIE, NEI CONFRONTI DEL COD. NAVIG. ARTT. 585 A 598, 603 A 609, E DEL D.P.R. 15 FEBBRAIO 1952, N. 328, ARTT. 479 A 482.
Testo
E' inammissibile, per mancanza di legittimazione a proporla, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 585 a 598 e da 603 a 609 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, nonche' degli artt. da 479 a 482 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, da un comandante di porto in sede di richiesta di intervento conciliativo extraprocessuale. L'attivita' conciliativa che il comandante di porto e' chiamato ad esercitare ex art. 598 del codice della navigazione non e' di natura giurisdizionale, ma amministrativa. Tale attivita' si esaurisce nel quadro delle varie e molteplici funzioni che il comandante stesso e' chiamato a svolgere nell'ambito dell'ordinamento amministrativo della navigazione. Il comandante di porto e' organo speciale, e non gia' ordinario, di giurisdizione. Esso, pertanto, e' giudice solo quando esercita la funzione giurisdizionale nell'ambito della speciale competenza attribuitagli e, quindi, quando e' chiamato a conoscere della lite. In ogni altro caso, ogni suo intervento devesi ritenere di natura amministrativa, poiche' e' questo l'aspetto normale e naturale della struttura e funzione dell'organo.
E' inammissibile, per mancanza di legittimazione a proporla, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 585 a 598 e da 603 a 609 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, nonche' degli artt. da 479 a 482 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, da un comandante di porto in sede di richiesta di intervento conciliativo extraprocessuale. L'attivita' conciliativa che il comandante di porto e' chiamato ad esercitare ex art. 598 del codice della navigazione non e' di natura giurisdizionale, ma amministrativa. Tale attivita' si esaurisce nel quadro delle varie e molteplici funzioni che il comandante stesso e' chiamato a svolgere nell'ambito dell'ordinamento amministrativo della navigazione. Il comandante di porto e' organo speciale, e non gia' ordinario, di giurisdizione. Esso, pertanto, e' giudice solo quando esercita la funzione giurisdizionale nell'ambito della speciale competenza attribuitagli e, quindi, quando e' chiamato a conoscere della lite. In ogni altro caso, ogni suo intervento devesi ritenere di natura amministrativa, poiche' e' questo l'aspetto normale e naturale della struttura e funzione dell'organo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23