Sentenza 84/1973 (ECLI:IT:COST:1973:84)
Massima numero 6709
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
12/06/1973; Decisione del
12/06/1973
Deposito del 19/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 84/73. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DI ESECUZIONE - COD. PROC. CIV., ART. 480, TERZO COMMA - FORMA DEL PRECETTO - DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA PARTE ISTANTE NEL COMUNE IN CUI HA SEDE IL GIUDICE COMPETENTE PER L'ESECUZIONE - INTERPRETAZIONE IN RELAZIONE ALL'ART. 27 DELLO STESSO CODICE (FORO RELATIVO ALLE OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE) - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 25 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 84/73. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DI ESECUZIONE - COD. PROC. CIV., ART. 480, TERZO COMMA - FORMA DEL PRECETTO - DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA PARTE ISTANTE NEL COMUNE IN CUI HA SEDE IL GIUDICE COMPETENTE PER L'ESECUZIONE - INTERPRETAZIONE IN RELAZIONE ALL'ART. 27 DELLO STESSO CODICE (FORO RELATIVO ALLE OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE) - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 25 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. va interpretato nel senso che la parte istante "deve", nel precetto, dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione, giudice precostituito dalla legge con norma inderogabile. Anche nel caso in cui l'esecuzione possa svolgersi, a scelta della parte istante, sopra beni mobili o immobili siti in luoghi diversi, competente sara' sempre e soltanto il giudice del luogo in cui la legge, in base a criteri obbiettivi, permette di pignorare i beni prescelti per l'esecuzione, e pertanto la norma in questione non consente arbitraria sottrazione del precettato al giudice precostituito per legge, ne' comporta violazione alcuna del principio di eguaglianza.
L'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. va interpretato nel senso che la parte istante "deve", nel precetto, dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione, giudice precostituito dalla legge con norma inderogabile. Anche nel caso in cui l'esecuzione possa svolgersi, a scelta della parte istante, sopra beni mobili o immobili siti in luoghi diversi, competente sara' sempre e soltanto il giudice del luogo in cui la legge, in base a criteri obbiettivi, permette di pignorare i beni prescelti per l'esecuzione, e pertanto la norma in questione non consente arbitraria sottrazione del precettato al giudice precostituito per legge, ne' comporta violazione alcuna del principio di eguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte