Sentenza 85/1973 (ECLI:IT:COST:1973:85)
Massima numero 6710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  12/06/1973;  Decisione del  12/06/1973
Deposito del 19/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 85/73. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 207, PRIMO COMMA - OPPOSIZIONE DI TERZO DI CUI ALL'ART. 619 DEL CODICE PROC. CIVILE - PROPOSIZIONE PRIMA DELLA DATA FISSATA PER IL PRIMO INCANTO - GIUSTIFICAZIONE CON LE PARTICOLARI FINALITA' DEL PROCESSO ESECUTIVO ESATTORIALE - RIMEDI OFFERTI AL TERZO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 24, 113 E 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata - in riferimento agli artt. 24, 113 e 3 Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 207 comma primo del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (t.u. delle leggi sulle imposte dirette), che dispone che nel procedimento di esecuzione esattoriale, l'opposizione di terzo di cui all'art. 619 c.p.c. "deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto": anche se, ex art. 223 t.u. cit., il primo incanto puo' aver luogo dopo soli dieci giorni dal pignoramento. Invero, la relativa brevita' del termine, entro cui puo' rimaner circoscritta l'opposizione del terzo, assolve ad esigenze di celerita' ed efficienza, cui si informa il processo di esecuzione esattoriale nell'interesse fondamentale del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato; e, d'altra parte, neppure vulnera il diritto di difesa del terzo opponente, ove si consideri che, in ogni caso, e' garantita al medesimo, ex art. 214 D.P.R. 1958 cit., la possibilita' di conoscenza del pignoramento almeno cinque giorni prima della data fissata per il primo incanto: che, inoltre, per la tempestivita' dell'opposizione non e' richiesta anche la notifica del ricorso all'esattore, essendo sufficiente la presentazione, nel termine, del ricorso stesso; che, infine, residua, comunque, per il terzo, il rimedio dell'opposizione tardiva di cui all'art. 620 cod. proc. civile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

codice di procedura civile    n. 0  art. 619  

codice di procedura civile    n. 0  art. 620