Sentenza 87/1973 (ECLI:IT:COST:1973:87)
Massima numero 6714
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
12/06/1973; Decisione del
12/06/1973
Deposito del 19/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 87/73. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - TERMINE - DECORRENZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 39).
SENT. 87/73. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - TERMINE - DECORRENZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 39).
Testo
Ai sensi dell'art. 39, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il termine di sessanta giorni, stabilito per proporre ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e viceversa, decorre dalla notificazione o pubblicazione ovvero dalla avvenuta conoscenza dell'atto impugnato da parte del soggetto legittimato alla proposizione del gravame. (Specie riguardante il ricorso del Presidente della Regione siciliana, dichiarato inammissibile per tardivita', per conflitto di attribuzione sorto a seguito di nota del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, su "Legge 11 giugno 1971, n. 426 - Ricorsi gerarchici pendenti").
Ai sensi dell'art. 39, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il termine di sessanta giorni, stabilito per proporre ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e viceversa, decorre dalla notificazione o pubblicazione ovvero dalla avvenuta conoscenza dell'atto impugnato da parte del soggetto legittimato alla proposizione del gravame. (Specie riguardante il ricorso del Presidente della Regione siciliana, dichiarato inammissibile per tardivita', per conflitto di attribuzione sorto a seguito di nota del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, su "Legge 11 giugno 1971, n. 426 - Ricorsi gerarchici pendenti").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
co. 2