Sentenza 88/1973 (ECLI:IT:COST:1973:88)
Massima numero 6715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  12/06/1973;  Decisione del  12/06/1973
Deposito del 19/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6716  6717  6718  6719  6720  6721  6722  6723  6724  6725  6726


Titolo
SENT. 88/73 A. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIE - LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1973 (NORME IN MATERIA SANITARIA) - DISCIPLINA DEGLI ENTI OSPEDALIERI - IPOTETICA RICOMPRENSIONE NELLA MATERIA DEGLI ENTI REGIONALI - NECESSARIA CONSIDERAZIONE IN CONNESSIONE CON I FINI DELLA LEGGE STATALE OSPEDALIERA 12 FEBBRAIO 1968, N. 132.

Testo
Anche se fosse vero (ed e' invece seriamente dubitabile) che la disciplina degli enti ospedalieri sia astrattamente suscettibile di rientrare - in se' e per se' - nella materia degli "enti regionali", e' certo che essa non puo' venire in concreta considerazione nel corso di un giudizio proposto in via principale dallo Stato contro la legge regionale siciliana contenente "Norme in materia sanitaria" ed approvata nella seduta del 21 marzo 1973, altro che nel suo intimo ed inscindibile nesso con i fini e con l'intero contesto della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132 (cosidetta legge ospedaliera): la quale, innovando profondamente al preesistente ordinamento dei soggetti ed organi esplicanti attivita' ospedaliera, tende a realizzare una riforma di vasta portata di questo fondamentale settore dell'assistenza sanitaria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte

legge  12/02/1968  n. 132  art. 0