Sentenza 88/1973 (ECLI:IT:COST:1973:88)
Massima numero 6715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
12/06/1973; Decisione del
12/06/1973
Deposito del 19/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 88/73 A. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIE - LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1973 (NORME IN MATERIA SANITARIA) - DISCIPLINA DEGLI ENTI OSPEDALIERI - IPOTETICA RICOMPRENSIONE NELLA MATERIA DEGLI ENTI REGIONALI - NECESSARIA CONSIDERAZIONE IN CONNESSIONE CON I FINI DELLA LEGGE STATALE OSPEDALIERA 12 FEBBRAIO 1968, N. 132.
SENT. 88/73 A. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIE - LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1973 (NORME IN MATERIA SANITARIA) - DISCIPLINA DEGLI ENTI OSPEDALIERI - IPOTETICA RICOMPRENSIONE NELLA MATERIA DEGLI ENTI REGIONALI - NECESSARIA CONSIDERAZIONE IN CONNESSIONE CON I FINI DELLA LEGGE STATALE OSPEDALIERA 12 FEBBRAIO 1968, N. 132.
Testo
Anche se fosse vero (ed e' invece seriamente dubitabile) che la disciplina degli enti ospedalieri sia astrattamente suscettibile di rientrare - in se' e per se' - nella materia degli "enti regionali", e' certo che essa non puo' venire in concreta considerazione nel corso di un giudizio proposto in via principale dallo Stato contro la legge regionale siciliana contenente "Norme in materia sanitaria" ed approvata nella seduta del 21 marzo 1973, altro che nel suo intimo ed inscindibile nesso con i fini e con l'intero contesto della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132 (cosidetta legge ospedaliera): la quale, innovando profondamente al preesistente ordinamento dei soggetti ed organi esplicanti attivita' ospedaliera, tende a realizzare una riforma di vasta portata di questo fondamentale settore dell'assistenza sanitaria.
Anche se fosse vero (ed e' invece seriamente dubitabile) che la disciplina degli enti ospedalieri sia astrattamente suscettibile di rientrare - in se' e per se' - nella materia degli "enti regionali", e' certo che essa non puo' venire in concreta considerazione nel corso di un giudizio proposto in via principale dallo Stato contro la legge regionale siciliana contenente "Norme in materia sanitaria" ed approvata nella seduta del 21 marzo 1973, altro che nel suo intimo ed inscindibile nesso con i fini e con l'intero contesto della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132 (cosidetta legge ospedaliera): la quale, innovando profondamente al preesistente ordinamento dei soggetti ed organi esplicanti attivita' ospedaliera, tende a realizzare una riforma di vasta portata di questo fondamentale settore dell'assistenza sanitaria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
legge 12/02/1968
n. 132
art. 0