Sentenza 88/1973 (ECLI:IT:COST:1973:88)
Massima numero 6716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  12/06/1973;  Decisione del  12/06/1973
Deposito del 19/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6715  6717  6718  6719  6720  6721  6722  6723  6724  6725  6726


Titolo
SENT. 88/73 B. SALUTE PUBBLICA - ENTI OSPEDALIERI - ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE SU BASI DEMOCRATICHE - FINALITA' - REALIZZANO UN SISTEMA DI ASSISTENZA OSPEDALIERA GENERALIZZATA - PARZIALE ATTUAZIONE DELL'ART. 32, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

Testo
L'istituzione degli enti ospedalieri e la loro organizzazione su basi democratiche, in stretto collegamento con le collettivita' locali direttamente interessate alla loro azione, si configurano come strumenti e condizioni necessarie per realizzare, su piano nazionale e secondo linee direttrici che non possono non essere unitarie, un nuovo sistema di assistenza ospedaliera generalizzata, che trascenda gli angusti limiti dell'assistenza ai poveri e della pubblica beneficenza, dando parziale attuazione al principio del primo comma dell'art. 32 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32  co. 1

Altri parametri e norme interposte