Sentenza 88/1973 (ECLI:IT:COST:1973:88)
Massima numero 6717
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
12/06/1973; Decisione del
12/06/1973
Deposito del 19/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 88/73 C. REGIONI - COMPETENZE LEGISLATIVE - MATERIA SANITARIA - LEGGE STATALE OSPEDALIERA 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ART. 67 - ATTIENE A DETTA MATERIA E NON A QUELLA DEGLI ENTI REGIONALI (O "PARAREGIONALI" O "DIPENDENTI DALLA REGIONE").
SENT. 88/73 C. REGIONI - COMPETENZE LEGISLATIVE - MATERIA SANITARIA - LEGGE STATALE OSPEDALIERA 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ART. 67 - ATTIENE A DETTA MATERIA E NON A QUELLA DEGLI ENTI REGIONALI (O "PARAREGIONALI" O "DIPENDENTI DALLA REGIONE").
Testo
L'art. 67 della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132 (cosidetta legge ospedaliera) si riferisce esclusivamente alla "materia sanitaria" e prescinde del tutto dalle competenze legislative regionali in materia di enti regionali (o "pararegionali" o "dipendenti della Regione"), che pure sono previste da tutti gli statuti costituzionali delle regioni ad autonomia speciale.
L'art. 67 della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132 (cosidetta legge ospedaliera) si riferisce esclusivamente alla "materia sanitaria" e prescinde del tutto dalle competenze legislative regionali in materia di enti regionali (o "pararegionali" o "dipendenti della Regione"), che pure sono previste da tutti gli statuti costituzionali delle regioni ad autonomia speciale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte