Sentenza 88/1973 (ECLI:IT:COST:1973:88)
Massima numero 6717
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  12/06/1973;  Decisione del  12/06/1973
Deposito del 19/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6715  6716  6718  6719  6720  6721  6722  6723  6724  6725  6726


Titolo
SENT. 88/73 C. REGIONI - COMPETENZE LEGISLATIVE - MATERIA SANITARIA - LEGGE STATALE OSPEDALIERA 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ART. 67 - ATTIENE A DETTA MATERIA E NON A QUELLA DEGLI ENTI REGIONALI (O "PARAREGIONALI" O "DIPENDENTI DALLA REGIONE").

Testo
L'art. 67 della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132 (cosidetta legge ospedaliera) si riferisce esclusivamente alla "materia sanitaria" e prescinde del tutto dalle competenze legislative regionali in materia di enti regionali (o "pararegionali" o "dipendenti della Regione"), che pure sono previste da tutti gli statuti costituzionali delle regioni ad autonomia speciale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte