Sentenza 149/2020 (ECLI:IT:COST:2020:149)
Massima numero 43409
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  09/06/2020;  Decisione del  09/06/2020
Deposito del 13/07/2020; Pubblicazione in G. U. 15/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43410  43411  43412


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Norma contenuta in decreto-legge, poi convertito - Esclusione di eventuale effetto sanante della legge di conversione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. n. 148 del 2017, come conv., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per irrilevanza delle questioni, in quanto il giudice a quo avrebbe censurato una disposizione che non potrebbe più trovare applicazione in virtù della novazione della fonte determinata dalla legge di conversione. Da un lato, l'ordinanza di rimessione appunta il dubbio di legittimità costituzionale sulla disposizione dell'art. 19 del d.l. n. 148 del 2017, così come confermata dalla legge di conversione; dall'altro lato, l'intervenuta legge di conversione non ha efficacia sanante rispetto al decreto-legge.

Per costante giurisprudenza costituzionale, la conversione in legge non ha efficacia sanante dei vizi del decreto-legge, poiché l'evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione. (Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2019, n. 287 del 2016, n. 10 del 2015, n. 93 del 2011, n. 83 del 2010, n. 128 del 2008, n. 171 del 2007 e n. 29 del 1995).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  16/10/2017  n. 148  art. 19  co. 

legge  04/12/2017  n. 172  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte