Rilevanza della questione incidentale - Norma contenuta in decreto-legge, poi convertito - Esclusione di eventuale effetto sanante della legge di conversione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. n. 148 del 2017, come conv., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per irrilevanza delle questioni, in quanto il giudice a quo avrebbe censurato una disposizione che non potrebbe più trovare applicazione in virtù della novazione della fonte determinata dalla legge di conversione. Da un lato, l'ordinanza di rimessione appunta il dubbio di legittimità costituzionale sulla disposizione dell'art. 19 del d.l. n. 148 del 2017, così come confermata dalla legge di conversione; dall'altro lato, l'intervenuta legge di conversione non ha efficacia sanante rispetto al decreto-legge.
Per costante giurisprudenza costituzionale, la conversione in legge non ha efficacia sanante dei vizi del decreto-legge, poiché l'evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione. (Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2019, n. 287 del 2016, n. 10 del 2015, n. 93 del 2011, n. 83 del 2010, n. 128 del 2008, n. 171 del 2007 e n. 29 del 1995).