Sentenza 88/1973 (ECLI:IT:COST:1973:88)
Massima numero 6718
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  12/06/1973;  Decisione del  12/06/1973
Deposito del 19/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6715  6716  6717  6719  6720  6721  6722  6723  6724  6725  6726


Titolo
SENT. 88/73 D. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1973, RECANTE NORME IN MATERIA SANITARIA (STATUTO ART. 17, LETT. C) - PRESUPPONE ESPRESSAMENTE L'APPLICAZIONE IN SICILIA DELLA LEGGE STATALE OSPEDALIERA 12 FEBBRAIO 1968, N. 132 E DEI RELATIVI DECRETI DELEGATI.

Testo
La legge regionale siciliana, approvata nella seduta del 21 marzo 1973, che si intitola "Norme in materia sanitaria", con letterale riferimento cioe' alla materia di cui alla lett. c dell'art. 17 dello Statuto, presuppone espressamente, nell'art. 2, l'applicazione in Sicilia delle "disposizioni contenute nella legge 12 febbraio 1968, n. 132" (cosidetta legge ospedaliera) e nei relativi decreti delegati, limitandosi ad apportarvi particolari modificazioni e adattamenti, per lo piu' di modesta portata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte