Sentenza 88/1973 (ECLI:IT:COST:1973:88)
Massima numero 6719
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
12/06/1973; Decisione del
12/06/1973
Deposito del 19/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 88/73 E. SALUTE PUBBLICA - LEGGE STATALE OSPEDALIERA 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ART. 9 - CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI - COMPOSIZIONE - RAPPRESENTANZA DI INTERESSI ETEROGENEI NELLE PROPORZIONI STABILITE DALLA LEGGE - COSTITUISCE PRINCIPIO INDEROGABILE DALLA LEGGE REGIONALE.
SENT. 88/73 E. SALUTE PUBBLICA - LEGGE STATALE OSPEDALIERA 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ART. 9 - CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI - COMPOSIZIONE - RAPPRESENTANZA DI INTERESSI ETEROGENEI NELLE PROPORZIONI STABILITE DALLA LEGGE - COSTITUISCE PRINCIPIO INDEROGABILE DALLA LEGGE REGIONALE.
Testo
La disposizione di cui all'art. 9 della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132 (cosiddetta legge ospedaliera), laddove prescrive che nei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri siano inseriti i rappresentanti degli interessi originari, quando si tratti di enti derivanti da preesistenti istituzioni di beneficenza o di assistenza, ovvero dagli enti pubblici da cui dipendevano gli ospedali ad essi trasferiti mediante distacco, enuncia un principio inderogabile dalla legislazione regionale: tale principio e', infatti, che i detti consigli di amministrazione sono organi di composizione di interessi eterogenei (che non vuol dire necessariamente fra loro confliggenti), i quali devono percio' esservi tutti rappresentati, nelle varie proporzioni stabilite dalla legge, com'e' confermato anche da quanto disposto con riguardo alla partecipazione di rappresentanti delle collettivita' territoriali alle quali e' funzionalmente rivolta l'attivita' degli enti ospedalieri.
La disposizione di cui all'art. 9 della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132 (cosiddetta legge ospedaliera), laddove prescrive che nei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri siano inseriti i rappresentanti degli interessi originari, quando si tratti di enti derivanti da preesistenti istituzioni di beneficenza o di assistenza, ovvero dagli enti pubblici da cui dipendevano gli ospedali ad essi trasferiti mediante distacco, enuncia un principio inderogabile dalla legislazione regionale: tale principio e', infatti, che i detti consigli di amministrazione sono organi di composizione di interessi eterogenei (che non vuol dire necessariamente fra loro confliggenti), i quali devono percio' esservi tutti rappresentati, nelle varie proporzioni stabilite dalla legge, com'e' confermato anche da quanto disposto con riguardo alla partecipazione di rappresentanti delle collettivita' territoriali alle quali e' funzionalmente rivolta l'attivita' degli enti ospedalieri.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte