Sentenza 88/1973 (ECLI:IT:COST:1973:88)
Massima numero 6721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
12/06/1973; Decisione del
12/06/1973
Deposito del 19/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 88/73 G. SALUTE PUBBLICA - LEGGE STATALE OSPEDALIERA 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ART. 9 - CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI - MEMBRI ELETTI DAI CONSIGLI REGIONALI - PRINCIPIO INDEROGABILE DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE - LEGGE SICILIANA 21 MARZO 1973 (NORME IN MATERIA SANITARIA), ART. 5 - POTERE DI NOMINA ATTRIBUITO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 88/73 G. SALUTE PUBBLICA - LEGGE STATALE OSPEDALIERA 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ART. 9 - CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI - MEMBRI ELETTI DAI CONSIGLI REGIONALI - PRINCIPIO INDEROGABILE DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE - LEGGE SICILIANA 21 MARZO 1973 (NORME IN MATERIA SANITARIA), ART. 5 - POTERE DI NOMINA ATTRIBUITO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La disposizione di cui all'art. 9 della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132 (cosidetta legge ospedaliera), limitatamente alla parte in cui prescrive che i membri dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, i quali comprendano almeno un ospedale regionale, siano eletti dai rispettivi consigli regionali, vale a dire costituiscono emanazione delle assemblee deliberanti degli enti territoriali di appartenenza, in applicazione cioe' di un sistema che vale, in generale, per l'ipotesi di organi collegiali formati, per dir cosi', da "rappresentanti di rappresentanti", enuncia un principio qualificante della riforma ospedaliera e come tale inderogabile dalla legislazione regionale: e' cosa formalmente e sostanzialmente diversa, che non soddisfa le esigenze cui si informa l'accennato principio, disporre invece che detta nomina sia fatta dal Presidente della Regione, sia pure previa consultazione dei gruppi parlamentari dell'Assemblea. E, pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge "Norme in materia sanitaria" approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 marzo 1973, limitatamente alle parole "nominati dal Presidente della Regione, sentita la giunta regionale, previa consultazione dei gruppi dell'Assemblea regionale".
La disposizione di cui all'art. 9 della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132 (cosidetta legge ospedaliera), limitatamente alla parte in cui prescrive che i membri dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, i quali comprendano almeno un ospedale regionale, siano eletti dai rispettivi consigli regionali, vale a dire costituiscono emanazione delle assemblee deliberanti degli enti territoriali di appartenenza, in applicazione cioe' di un sistema che vale, in generale, per l'ipotesi di organi collegiali formati, per dir cosi', da "rappresentanti di rappresentanti", enuncia un principio qualificante della riforma ospedaliera e come tale inderogabile dalla legislazione regionale: e' cosa formalmente e sostanzialmente diversa, che non soddisfa le esigenze cui si informa l'accennato principio, disporre invece che detta nomina sia fatta dal Presidente della Regione, sia pure previa consultazione dei gruppi parlamentari dell'Assemblea. E, pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge "Norme in materia sanitaria" approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 marzo 1973, limitatamente alle parole "nominati dal Presidente della Regione, sentita la giunta regionale, previa consultazione dei gruppi dell'Assemblea regionale".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte
legge 12/02/1968
n. 132
art. 9