Sentenza 88/1973 (ECLI:IT:COST:1973:88)
Massima numero 6723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  12/06/1973;  Decisione del  12/06/1973
Deposito del 19/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6715  6716  6717  6718  6719  6720  6721  6722  6724  6725  6726


Titolo
SENT. 88/73 I. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA E AMMINISTRATIVA - MATERIA SANITARIA - LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1973, ART. 7 - ENTI OSPEDALIERI - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ATTRIBUZIONE AGLI ASSESSORI REGIONALI DEL POTERE DI NOMINARE I PROPRI RAPPRESENTANTI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (DD.PP.RR. 25 GIUGNO 1952, N. 1138, E 9 AGOSTO 1956, N. 1111).

Testo
Nella composizione del collegio dei revisori dei conti degli enti ospedalieri nella Regione siciliana, gli interessi finanziari dello Stato appaiono sufficientemente tutelati dalla presenza, per di piu' in qualita' di presidente, di un rappresentante del Ministro per il Tesoro, mentre non e' contrario al sistema che, secondo l'art. 7 della legge regionale siciliana approvata nella seduta del 21 marzo 1973 recante "Norme in materia sanitaria", siano gli Assessori regionali al lavoro ed alla sanita' - anziche' i corrispondenti Ministri del Governo nazionale - a nominare i propri rappresentanti, dal momento che la Regione siciliana ha su tali materie competenza legislativa, e quindi amministrativa, e le relative funzioni le furono trasferite con le norme di attuazione emanate con i decreti presidenziali del 25 giugno 1952, n. 1138 e del 9 agosto 1956, n. 1111.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  25/06/1952  n. 1138  art. 0  

decreto del Presidente della Repubblica  09/08/1956  n. 1111  art. 0