Sentenza 88/1973 (ECLI:IT:COST:1973:88)
Massima numero 6724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  12/06/1973;  Decisione del  12/06/1973
Deposito del 19/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6715  6716  6717  6718  6719  6720  6721  6722  6723  6725  6726


Titolo
SENT. 88/73 L. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIA SANITARIA - LEGGE STATALE OSPEDALIERA 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ART. 12 - ENTI OSPEDALIERI - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - LA DISPOSIZIONE NON ASSURGE INTEGRALMENTE ALLA DIGNITA' DI PRINCIPIO FONDAMENTALE.

Testo
La disposizione dell'art. 12 della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132 (cosiddetta legge ospedaliera), concernente la composizione del collegio dei revisori dei conti, non assurge alla dignita' di principio fondamentale, ne' argomenti in questo senso possono trarsi dalla particolare norma contenuta nell'art. 3 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, sul trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici, trattandosi di norma che non riguarda le regioni a statuto speciale, dettata da un atto avente forza di legge ordinaria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  14/01/1972  n. 4  art. 3