Sentenza 88/1973 (ECLI:IT:COST:1973:88)
Massima numero 6725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
12/06/1973; Decisione del
12/06/1973
Deposito del 19/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 88/73 M. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIA SANITARIA - LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1973, ART. 11 - CONSIGLIO SANITARIO CENTRALE E CONSIGLI SANITARI DEGLI ENTI OSPEDALIERI - COMPOSIZIONE - RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE AUSILIARIO E TECNICO - NON CONTRASTA CON I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGGE STATALE OSPEDALIERA 12 FEBBRAIO 1968, N. 132 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 88/73 M. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIA SANITARIA - LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1973, ART. 11 - CONSIGLIO SANITARIO CENTRALE E CONSIGLI SANITARI DEGLI ENTI OSPEDALIERI - COMPOSIZIONE - RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE AUSILIARIO E TECNICO - NON CONTRASTA CON I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGGE STATALE OSPEDALIERA 12 FEBBRAIO 1968, N. 132 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 11 della legge regionale siciliana approvata nella seduta del 21 marzo 1973 recante "Norme in materia sanitaria", che, a differenza dell'art. 13 della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132 (cosidetta legge ospedaliera), include nel consiglio sanitario centrale e nei consigli sanitari degli enti ospedalieri rappresentanti del personale sanitario ausiliario e del personale tecnico non contravviene ad alcun principio fondamentale della legislazione statale nella materia: infatti, e' certamente un principio fondamentale che i consigli sanitari (ai quali spetta esprimere pareri, obbligatori e facoltativi, ed anche formulare proposte, sempre per quanto riguarda gli aspetti sanitari dell'organizzazione ospedaliera) siano organi tecnici e non organi di rappresentanza settoriale di tutte le varie componenti del personale dipendente dagli enti ospedalieri, ma tale principio permane integro pur con l'allargamento, disposto dalla legge regionale, a categorie che variamente partecipano, anche se in modi accessori ed in misura circoscritta, al funzionamento dei servizi sanitari.
L'art. 11 della legge regionale siciliana approvata nella seduta del 21 marzo 1973 recante "Norme in materia sanitaria", che, a differenza dell'art. 13 della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132 (cosidetta legge ospedaliera), include nel consiglio sanitario centrale e nei consigli sanitari degli enti ospedalieri rappresentanti del personale sanitario ausiliario e del personale tecnico non contravviene ad alcun principio fondamentale della legislazione statale nella materia: infatti, e' certamente un principio fondamentale che i consigli sanitari (ai quali spetta esprimere pareri, obbligatori e facoltativi, ed anche formulare proposte, sempre per quanto riguarda gli aspetti sanitari dell'organizzazione ospedaliera) siano organi tecnici e non organi di rappresentanza settoriale di tutte le varie componenti del personale dipendente dagli enti ospedalieri, ma tale principio permane integro pur con l'allargamento, disposto dalla legge regionale, a categorie che variamente partecipano, anche se in modi accessori ed in misura circoscritta, al funzionamento dei servizi sanitari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte