Sentenza 91/1973 (ECLI:IT:COST:1973:91)
Massima numero 6730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  14/06/1973;  Decisione del  14/06/1973
Deposito del 27/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 91/73. DONAZIONI - DIVIETO DI DONAZIONI TRA CONIUGI - COD. CIV., ART. 781 - LIMITA LA CAPACITA' CONTRATTUALE DEI CITTADINI CONIUGATI NEI LORO RECIPROCI CONFRONTI - NON RICONDUCIBILITA' AI LIMITI POSTI DALLA COSTITUZIONE ALL'AUTONOMIA PRIVATA - PRESUNZIONE ASSOLUTA CHE IL MATRIMONIO LEGITTIMO CREI FRA I CONIUGI UNO STATO RECIPROCO DI INEGUAGLIANZA E DI INFERIORITA' INFONDATEZZA (ANCHE PER INCOMPATIBILITA' CON L'ART. 29 COST.) - DIFETTO DI UNA RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOTTO MOLTEPLICI PROFILI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il divieto di donazione tra coniugi rende la condizione di coniugato con una determinata persona elemento discriminante rispetto a tutti gli altri cittadini, non coniugati e coniugati, che pero' facciano donazione a persona diversa dal proprio coniuge, in quanto riduce la capacita' contrattuale di dette persone sia a donare al proprio consorte che a ricevere per donazione dallo stesso, senza che sia dato rinvenire uno scopo oggettivo di tale divieto (non certo riconducibile ai limiti costituzionali dell'autonomia privata), ne' ravvisare quali interessi esso protegge. Tale stato di reciproca ineguaglianza e inferiorita' fra i coniugi non puo' infatti ritenersi giustificato dalla presunzione assoluta (sulla quale il divieto di donazione tra coniugi si e' voluto fondare, ma che appare incompatibile anche con il disposto dell'art. 29, comma primo, Cost.) che cioe' l'uno possa essere circuito o costretto dall'altro a spogliarsi a favore di questi dei suoi beni. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 781 c.c., per violazione dell'art. 3 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29  co. 1

Altri parametri e norme interposte