Sentenza 92/1973 (ECLI:IT:COST:1973:92)
Massima numero 6731
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  14/06/1973;  Decisione del  14/06/1973
Deposito del 27/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 92/73. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPOSTO - CONCRETA ED EFFETTIVA INSTAURAZIONE DI UN GIUDIZIO DI MERITO AVENTE UN SUO PROPRIO AUTONOMO SVOLGIMENTO - INSUSSISTENZA NELLA SPECIE: ISTANZA DIRETTA AL PRETORE AL FINE DI SOLLECITARNE LA RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE CON RIFERIMENTO A DISPOSIZIONE APPLICATA IN UN ALTRO GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PROC. CIV., ART. 54, TERZO COMMA (PENA PECUNIARIA PER RIGETTO DELLA PROPOSTA RICUSAZIONE DEL GIUDICE).

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale (nel caso dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione) sollevata, sulla base di una semplice istanza di parte diretta al magistrato al fine preciso di sollecitarlo a proporla, nei riguardi di una disposizione di legge che aveva trovato applicazione in un altro giudizio e davanti ad un altro giudice. Condizione essenziale perche' una questione di legittimita' possa essere sollevata e' che ricorrano i presupposti per i quali un giudizio possa essere concretamente ed effettivamente instaurato con un suo proprio autonomo svolgimento, in modo da poter essere indirizzato, per suo conto, ad una propria conclusione al di fuori della questione di legittimita', il cui insorgere e' soltanto eventuale. - S. n. 65/1964.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23