Sentenza 93/1973 (ECLI:IT:COST:1973:93)
Massima numero 6732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
14/06/1973; Decisione del
14/06/1973
Deposito del 27/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6735
Titolo
SENT. 93/73. CACCIA - ESERCIZIO DELLA CACCIA - NATURA DI DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO - ESCLUSIONE - DISCIPLINA LEGISLATIVA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO GENERALE - T.U. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 43, PRIMO COMMA - ESERCIZIO DELLA CACCIA RISERVATO AL CONCESSIONARIO ED A CHI SIA DAL MEDESIMO AUTORIZZATO - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 93/73. CACCIA - ESERCIZIO DELLA CACCIA - NATURA DI DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO - ESCLUSIONE - DISCIPLINA LEGISLATIVA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO GENERALE - T.U. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 43, PRIMO COMMA - ESERCIZIO DELLA CACCIA RISERVATO AL CONCESSIONARIO ED A CHI SIA DAL MEDESIMO AUTORIZZATO - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La cosiddetta liberta' di cacciare non e' un diritto costituzionalmente garantito ma una facolta' che, pur essendo esplicazione particolare del diritto di liberta' individuale, e' soggetta nell'ordinamento odierno ad una stretta disciplina legislativa per motivi di interesse pubblico generale, non solo sotto il profilo della pericolosita' inerente all'uso delle armi, ma anche e soprattutto in ordine al fine di conservazione ed incremento della fauna selvatica in rapporto al danno sociale che potrebbe derivare da un esercizio indiscriminato della caccia. Questa disciplina pubblicistica si esplica, oltre che con il regime dell'autorizzazione amministrativa o licenza di caccia, con un complesso di limiti e divieti legislativi, quanto ai modi di caccia, alle armi ed altri mezzi di cattura o uccisione della selvaggina, ai luoghi, al tempo e all'oggetto stesso della caccia. lo speciale regime vigente per le bandite, le zone di ripopolamento e cattura, e le riserve di caccia, alle quali ultime il legislatore ha riconosciuto "lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie", secondo l'espressa disposizione con l'art. 13 della legge 2 agosto 1967, n. 799. della Costituzione una disciplina dell'esercizio venatorio che comprenda particolari regimi di riserva, in relazione a esigenze obiettivamente esistenti, e che preveda lo svolgimento di funzioni dirette ad assicurare la protezione della selvaggina ed il rispetto delle norme relative, da parte di un soggetto considerato dal legislatore come particolarmente qualificato alla gestione della riserva stessa (sent. n. 71 del 1967). Sotto questo profilo, appaiono pienamente giustificati tanto il diritto riconosciuto al titolare della concessione quanto il correlativo divieto ai terzi di cacciare in zone di riserva: la istituzione delle riserve e' prevista dalla legge per soddisfare un fine di interesse generale, e tale fine ben puo' essere conseguito unendovi anche un interesse particolare del privato concessionario, come avviene per tutte le altre attivita' di interesse pubblico svolte a mezzo di privati imprenditori concessionari.
La cosiddetta liberta' di cacciare non e' un diritto costituzionalmente garantito ma una facolta' che, pur essendo esplicazione particolare del diritto di liberta' individuale, e' soggetta nell'ordinamento odierno ad una stretta disciplina legislativa per motivi di interesse pubblico generale, non solo sotto il profilo della pericolosita' inerente all'uso delle armi, ma anche e soprattutto in ordine al fine di conservazione ed incremento della fauna selvatica in rapporto al danno sociale che potrebbe derivare da un esercizio indiscriminato della caccia. Questa disciplina pubblicistica si esplica, oltre che con il regime dell'autorizzazione amministrativa o licenza di caccia, con un complesso di limiti e divieti legislativi, quanto ai modi di caccia, alle armi ed altri mezzi di cattura o uccisione della selvaggina, ai luoghi, al tempo e all'oggetto stesso della caccia. lo speciale regime vigente per le bandite, le zone di ripopolamento e cattura, e le riserve di caccia, alle quali ultime il legislatore ha riconosciuto "lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie", secondo l'espressa disposizione con l'art. 13 della legge 2 agosto 1967, n. 799. della Costituzione una disciplina dell'esercizio venatorio che comprenda particolari regimi di riserva, in relazione a esigenze obiettivamente esistenti, e che preveda lo svolgimento di funzioni dirette ad assicurare la protezione della selvaggina ed il rispetto delle norme relative, da parte di un soggetto considerato dal legislatore come particolarmente qualificato alla gestione della riserva stessa (sent. n. 71 del 1967). Sotto questo profilo, appaiono pienamente giustificati tanto il diritto riconosciuto al titolare della concessione quanto il correlativo divieto ai terzi di cacciare in zone di riserva: la istituzione delle riserve e' prevista dalla legge per soddisfare un fine di interesse generale, e tale fine ben puo' essere conseguito unendovi anche un interesse particolare del privato concessionario, come avviene per tutte le altre attivita' di interesse pubblico svolte a mezzo di privati imprenditori concessionari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte