Sentenza 94/1973 (ECLI:IT:COST:1973:94)
Massima numero 6737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
14/06/1973; Decisione del
14/06/1973
Deposito del 27/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 94/73 B. LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - COD. PROC. CIV., ART. 665 - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO NON FONDATA SU PROVA SCRITTA - ORDINANZA DI RILASCIO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA E NON IMPUGNABILE, CON RISERVA DELLE ECCEZIONI DEL CONVENUTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 94/73 B. LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - COD. PROC. CIV., ART. 665 - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO NON FONDATA SU PROVA SCRITTA - ORDINANZA DI RILASCIO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA E NON IMPUGNABILE, CON RISERVA DELLE ECCEZIONI DEL CONVENUTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non pone in essere una limitazione irrazionale del diritto di valersi del mezzo ordinario di difesa della prova orale, e non contrasta pertanto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 665 c.p.c., in forza del quale, nel procedimento per convalida di sfratto, se il conduttore intimato compare all'udienza e si oppone alla richiesta di rilascio del locatore senza fondare l'opposizione su prova scritta, il giudice, a richiesta del locatore, a meno che non ricorrano gravi motivi e previa cauzione, se del caso, deve emettere ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva e non impugnabile, con riserva delle eccezioni del convenuto che potranno essere svolte solo nel normale processo di cognizione conseguente all'opposizione. Invero il solo fatto della esclusione di un mezzo di prova come quello della testimonianza non costituisce di per se' stesso violazione del diritto di difesa, ben potendo il legislatore, in piena discrezionalita', limitarne o escludere l'ammissibilita'. D'altra parte l'esercizio del diritto di difesa ben puo' subire limitazioni che trovino nel sistema una loro razionale giustificazione, la quale nel caso in esame, si identifica nell'esigenza di rapidita' ed immediatezza cui risponde lo speciale procedimento, che comunque, anche attraverso i poteri di valutazione e di intervento affidato al giudice, conserva una sufficiente tutela alla posizione dell'intimato. Ne' l'inoppugnabilita' dell'ordinanza di rilascio costituisce violazione del diritto di difesa poiche' il provvedimento e' privo di contenuto decisorio in senso sostanziale, ed e' seguito dal procedimento di merito in forma ordinaria, con possibilita' di svolgimento ampio e integrale di tutte le eccezioni, secondo il dedotto ed il deducibile.
Non pone in essere una limitazione irrazionale del diritto di valersi del mezzo ordinario di difesa della prova orale, e non contrasta pertanto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 665 c.p.c., in forza del quale, nel procedimento per convalida di sfratto, se il conduttore intimato compare all'udienza e si oppone alla richiesta di rilascio del locatore senza fondare l'opposizione su prova scritta, il giudice, a richiesta del locatore, a meno che non ricorrano gravi motivi e previa cauzione, se del caso, deve emettere ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva e non impugnabile, con riserva delle eccezioni del convenuto che potranno essere svolte solo nel normale processo di cognizione conseguente all'opposizione. Invero il solo fatto della esclusione di un mezzo di prova come quello della testimonianza non costituisce di per se' stesso violazione del diritto di difesa, ben potendo il legislatore, in piena discrezionalita', limitarne o escludere l'ammissibilita'. D'altra parte l'esercizio del diritto di difesa ben puo' subire limitazioni che trovino nel sistema una loro razionale giustificazione, la quale nel caso in esame, si identifica nell'esigenza di rapidita' ed immediatezza cui risponde lo speciale procedimento, che comunque, anche attraverso i poteri di valutazione e di intervento affidato al giudice, conserva una sufficiente tutela alla posizione dell'intimato. Ne' l'inoppugnabilita' dell'ordinanza di rilascio costituisce violazione del diritto di difesa poiche' il provvedimento e' privo di contenuto decisorio in senso sostanziale, ed e' seguito dal procedimento di merito in forma ordinaria, con possibilita' di svolgimento ampio e integrale di tutte le eccezioni, secondo il dedotto ed il deducibile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte