Sentenza 94/1973 (ECLI:IT:COST:1973:94)
Massima numero 6738
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
14/06/1973; Decisione del
14/06/1973
Deposito del 27/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 94/73 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI SOLLEVABILI DI UFFICIO DALLA STESSA CORTE - NECESSARIO CARATTERE DI STRUMENTALITA' AI FINI DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO IN CORSO - ISTANZA AVANZATA DALLA PARTE IN DIFETTO DI TALE CARATTERE - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 94/73 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI SOLLEVABILI DI UFFICIO DALLA STESSA CORTE - NECESSARIO CARATTERE DI STRUMENTALITA' AI FINI DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO IN CORSO - ISTANZA AVANZATA DALLA PARTE IN DIFETTO DI TALE CARATTERE - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Perche' la Corte possa sollevare d'ufficio una questione di legittimita' costituzionale in via incidentale e' necessario che la questione stessa presenti carattere di strumentalita' rispetto alla definizione del giudizio di legittimita' costituzionale in corso, e ove tale carattere manchi, l'istanza avanzata nel senso suddetto dalla difesa di una parte e' inammissibile.
Perche' la Corte possa sollevare d'ufficio una questione di legittimita' costituzionale in via incidentale e' necessario che la questione stessa presenti carattere di strumentalita' rispetto alla definizione del giudizio di legittimita' costituzionale in corso, e ove tale carattere manchi, l'istanza avanzata nel senso suddetto dalla difesa di una parte e' inammissibile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23