Sentenza 95/1973 (ECLI:IT:COST:1973:95)
Massima numero 6740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
14/06/1973; Decisione del
14/06/1973
Deposito del 27/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 95/73 B. CODICE PENALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LIMITI - COD. PEN. ART. 164, SECONDO COMMA, N. 1 - PRECEDENTE CONDANNA A PENA DETENTIVA PER DELITTO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 27, TERZO COMMA, E 31, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - SUCCESSIVA CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - ART. 164, QUARTO COMMA, COD. PENALE IN RELAZIONE AL SECONDO COMMA, N. 1, DELLO STESSO ARTICOLO - CONDANNA PER DELITTO PRECEDUTO DA ALTRE PER CONTRAVVENZIONE A PENA SOSPESA - INAPPLICABILITA' DEL BENEFICIO - DISPARITA' RISPETTO ALL'IPOTESI DI PRECEDENTE CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE A PENA NON SOSPESA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.
SENT. 95/73 B. CODICE PENALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LIMITI - COD. PEN. ART. 164, SECONDO COMMA, N. 1 - PRECEDENTE CONDANNA A PENA DETENTIVA PER DELITTO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 27, TERZO COMMA, E 31, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - SUCCESSIVA CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - ART. 164, QUARTO COMMA, COD. PENALE IN RELAZIONE AL SECONDO COMMA, N. 1, DELLO STESSO ARTICOLO - CONDANNA PER DELITTO PRECEDUTO DA ALTRE PER CONTRAVVENZIONE A PENA SOSPESA - INAPPLICABILITA' DEL BENEFICIO - DISPARITA' RISPETTO ALL'IPOTESI DI PRECEDENTE CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE A PENA NON SOSPESA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.
Testo
Non contrasta con gli artt. 27, terzo comma, e 31, primo comma, Cost., l'art. 164, secondo comma, n. 1, c.p., che non consente di sospendere condizionalmente la pena nel caso di precedente condanna a pena detentiva per delitto. La "ratio" della sospensione condizionale sta, infatti, nella presunzione di ravvedimento del reo. Chi, invece, commetta un illecito penale, malgrado il beneficio precedentemente ottenuto, dimostra, con cio' stesso, di non aver avvertito la funzione rieducativa della pena (sospesa). Ancor meno fondato e' il riferimento all'art. 31, primo comma, Cost., che tutela la famiglia senza alcun rapporto con la irrogazione (condizionata o no) e la esecuzione della pena conseguente al commesso reato. Neppure sussiste violazione dell'art. 3 Cost., nel caso di chi, essendo gia' stato condannato a pena detentiva per delitto, riporti condanna anche per contravvenzione. Non irrazionalmente, il legislatore ha, infatti, stabilito che fra i presupposti della facolta' di sospendere la pena debba esservi l'assenza di precedenti condanne a pena detentiva: la gravita' di questa sanzione, invero, giustifica l'esclusione della suddetta facolta' quando il condannato a pena detentiva incorra in altro reato pur punito con pena pecuniaria. Per le medesime considerazioni non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' dell'art. 164, quarto comma, in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, sollevata sotto il profilo dell'ingiustificata discriminazione tra coloro i quali, condannati una prima volta per contravvenzione senza aver goduto dei benefici di legge, si trovano poi nella fortunata condizione di poter godere della sospensione condizionale della pena per un delitto posteriormente commesso e quelli che, avendo goduto per la contravvenzione, piu' non possono beneficiarne in ordine al primo delitto che successivamente commettono. Del resto, il fatto che l'imputato abbia subito una prima condanna (contravvenzionale) a pena detentiva non sospesa, non lo pone automaticamente in una posizione privilegiata rispetto a chi il beneficio abbia ottenuto, ben potendo il giudice essere indotto a negare la sospensione anche per il secondo episodio (delittuoso) punito con pena detentiva.
Non contrasta con gli artt. 27, terzo comma, e 31, primo comma, Cost., l'art. 164, secondo comma, n. 1, c.p., che non consente di sospendere condizionalmente la pena nel caso di precedente condanna a pena detentiva per delitto. La "ratio" della sospensione condizionale sta, infatti, nella presunzione di ravvedimento del reo. Chi, invece, commetta un illecito penale, malgrado il beneficio precedentemente ottenuto, dimostra, con cio' stesso, di non aver avvertito la funzione rieducativa della pena (sospesa). Ancor meno fondato e' il riferimento all'art. 31, primo comma, Cost., che tutela la famiglia senza alcun rapporto con la irrogazione (condizionata o no) e la esecuzione della pena conseguente al commesso reato. Neppure sussiste violazione dell'art. 3 Cost., nel caso di chi, essendo gia' stato condannato a pena detentiva per delitto, riporti condanna anche per contravvenzione. Non irrazionalmente, il legislatore ha, infatti, stabilito che fra i presupposti della facolta' di sospendere la pena debba esservi l'assenza di precedenti condanne a pena detentiva: la gravita' di questa sanzione, invero, giustifica l'esclusione della suddetta facolta' quando il condannato a pena detentiva incorra in altro reato pur punito con pena pecuniaria. Per le medesime considerazioni non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' dell'art. 164, quarto comma, in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, sollevata sotto il profilo dell'ingiustificata discriminazione tra coloro i quali, condannati una prima volta per contravvenzione senza aver goduto dei benefici di legge, si trovano poi nella fortunata condizione di poter godere della sospensione condizionale della pena per un delitto posteriormente commesso e quelli che, avendo goduto per la contravvenzione, piu' non possono beneficiarne in ordine al primo delitto che successivamente commettono. Del resto, il fatto che l'imputato abbia subito una prima condanna (contravvenzionale) a pena detentiva non sospesa, non lo pone automaticamente in una posizione privilegiata rispetto a chi il beneficio abbia ottenuto, ben potendo il giudice essere indotto a negare la sospensione anche per il secondo episodio (delittuoso) punito con pena detentiva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 31
co. 1
Altri parametri e norme interposte