Sentenza 95/1973 (ECLI:IT:COST:1973:95)
Massima numero 6742
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
14/06/1973; Decisione del
14/06/1973
Deposito del 27/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 95/73 D. REATI E PENE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LIMITI - COD.PEN., ART. 164, QUINTO COMMA - IMPOSSIBILITA' DI ULTERIORE CONCESSIONE NEL CASO DI NUOVA CONDANNA A PENA PECUNIARIA - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI CONDANNA A PENA PECUNIARIA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 95/73 D. REATI E PENE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LIMITI - COD.PEN., ART. 164, QUINTO COMMA - IMPOSSIBILITA' DI ULTERIORE CONCESSIONE NEL CASO DI NUOVA CONDANNA A PENA PECUNIARIA - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI CONDANNA A PENA PECUNIARIA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 164, quinto comma, c.p., nella parte in cui esclude la possibilita' di concedere per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, nel caso in cui anche la nuova condanna sia a pena pecuniaria, non viola l'art. 3 della Costituzione. Trattasi, invero, di una scelta del legislatore, che ha consentito la "trasferibilita'" del beneficio dalla precedente condanna a pena di specie meno grave (multa o ammenda) alla successiva condanna a pena di specie piu' grave (cioe' detentiva) per ragioni equitative che non sussistono o non sono altrettanto valide quando anche la seconda sentenza sia a pena pecuniaria.
L'art. 164, quinto comma, c.p., nella parte in cui esclude la possibilita' di concedere per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, nel caso in cui anche la nuova condanna sia a pena pecuniaria, non viola l'art. 3 della Costituzione. Trattasi, invero, di una scelta del legislatore, che ha consentito la "trasferibilita'" del beneficio dalla precedente condanna a pena di specie meno grave (multa o ammenda) alla successiva condanna a pena di specie piu' grave (cioe' detentiva) per ragioni equitative che non sussistono o non sono altrettanto valide quando anche la seconda sentenza sia a pena pecuniaria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte