Sentenza 96/1973 (ECLI:IT:COST:1973:96)
Massima numero 6743
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
14/06/1973; Decisione del
14/06/1973
Deposito del 27/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6744
Titolo
SENT. 96/73 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - ADEGUATA MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 96/73 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - ADEGUATA MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Va respinta l'eccezione di irrilevanza della questione, prospettata dall'Avvocatura dello Stato, atteso che, come piu' volte affermato, la valutazione della rilevanza rientra nella competenza propria del giudice a quo quando risulti compiuta ed adeguatamente motivata.
Va respinta l'eccezione di irrilevanza della questione, prospettata dall'Avvocatura dello Stato, atteso che, come piu' volte affermato, la valutazione della rilevanza rientra nella competenza propria del giudice a quo quando risulti compiuta ed adeguatamente motivata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23