Sentenza 96/1973 (ECLI:IT:COST:1973:96)
Massima numero 6744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  14/06/1973;  Decisione del  14/06/1973
Deposito del 27/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6743


Titolo
SENT. 96/73 B. GIUDICE NATURALE - LEGGE 30 NOVEMBRE 1955, N. 1355, ART. 2 (ESECUZIONE DELL'ART. VII, PAR. 3, LETT. C, DELLA CONVENZIONE DI LONDRA 19 GIUGNO 1951, SULLO STATUTO DELLE FORZE ARMATE DELLA N.A.T.O.) - POSSIBILI CONFLITTI DI GIURISDIZIONE TRA LE AUTORITA' DELLO STATO DI ORIGINE E QUELLE DELLO STATO DI SOGGIORNO - FACOLTA' DEL POTERE ESECUTIVO DI RINUNCIARE ALLA PRIORITA' NELL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE - CONSEGUENTE SPOSTAMENTO DI COMPETENZA TRA GIUDICI PREVISTI A PRIORI DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI - NON E' VIOLATO L'ART. 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non contrasta con il principio del giudice naturale la facolta' di rinuncia alla priorita' nell'esercizio della giurisdizione attribuita al potere esecutivo dall'impugnato art. 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1335, nella parte in cui da' esecuzione in Italia all'art. VII, par. 3, lett. c, della Convenzione di Londra 19 giugno 1951 sullo statuto delle forze armate della N.A.T.O. Invero la regolamentazione disposta da detta Convenzione appare ispirata al principio della obbligatorieta' e territorialita' della legge penale, di cui agli artt. 3 e 6 del Codice penale come risulta dal citato art. VII, par. 3, secondo cui, in caso di concorso di giurisdizione, le autorita' militari dello Stato di origine hanno priorita' nell'esercizio della giurisdizione soltanto per i reati commessi dagli appartenenti alla forza armata nell'esercizio delle loro mansioni o per quelli rivolti unicamente contro i beni o le persone di detto Stato, mentre la priorita' giurisdizionale spetta alle autorita' dello Stato di soggiorno per qualsiasi altro reato. Per contemperare il principio della territorialita' della legge penale con le consuetudini generali internazionali secondo cui lo Stato di origine conserva il proprio potere giurisdizionale in ordine ai reati commessi in tempo di pace dagli appartenenti alle forze di stanza nei territori alleati, la citata convenzione, anche al fine di evitare, nei casi di concorso di giurisdizione, un doppio giudizio (citato art. VII, par. 8), e' ricorsa alla regolamentazione delle priorita' nell'esercizio giurisdizionale, integrata dalla facolta' di rinuncia da parte di quelle autorita' cui la priorita' stessa e' conferita. Pertanto lo spostamento di competenza che la rinuncia comporta avviene tra due organi giurisdizionali entrambi previsti a priori dai rispettivi ordinamenti e dalla impugnata legge interna che da' esecuzione alla Convenzione, e secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano tale competenza "sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in giuoco dal processo" (sent. n. 139 del 1971).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte

codice penale    n. 0  art. 3  

codice penale    n. 0  art. 6