Sentenza 97/1973 (ECLI:IT:COST:1973:97)
Massima numero 6745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
14/06/1973; Decisione del
14/06/1973
Deposito del 27/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 97/73. CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 22 - AZIONE DI RISARCIMENTO PER DANNI ALLE PERSONE - TERMINE PER L'ESERCIZIO - DECORRENZA DAL GIORNO IN CUI IL DANNEGGIATO ABBIA CHIESTO IL RISARCIMENTO ALL'ISTITUTO ASSICURATORE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NELL'IPOTESI IN CUI L'ISTITUTO NON SIA INDIVIDUABILE - INSUSSISTENZA - APPLICAZIONE IN TAL CASO, DELL'ART. 19, PRIMO COMMA, LETT. A (COMUNICAZIONE INDIRIZZATA AL FONDO DI GARANZIA COSTITUITO PRESSO L'I.N.A.) - DANNO SUBITO DALLE SOLE COSE - ESONERO DALLA COMUNICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 97/73. CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 22 - AZIONE DI RISARCIMENTO PER DANNI ALLE PERSONE - TERMINE PER L'ESERCIZIO - DECORRENZA DAL GIORNO IN CUI IL DANNEGGIATO ABBIA CHIESTO IL RISARCIMENTO ALL'ISTITUTO ASSICURATORE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NELL'IPOTESI IN CUI L'ISTITUTO NON SIA INDIVIDUABILE - INSUSSISTENZA - APPLICAZIONE IN TAL CASO, DELL'ART. 19, PRIMO COMMA, LETT. A (COMUNICAZIONE INDIRIZZATA AL FONDO DI GARANZIA COSTITUITO PRESSO L'I.N.A.) - DANNO SUBITO DALLE SOLE COSE - ESONERO DALLA COMUNICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (recante norme sull'"Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti"), nella parte in cui subordina l'esercizio dell'azione risarcitoria - anche direttamente proposta contro l'autore dell'illecito - al preventivo decorso di "60 giorni, da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata, all'istituto assicuratore" in ogni caso e, quindi anche nell'ipotesi di mancata identificazione dell'istituto assicuratore. Soccorre, invero, nell'ipotesi sopraddetta, il disposto dell'art. 19, comma primo, lett. a, legge menzionata, in base al quale la prescritta comunicazione va indirizzata allo speciale "Fondo di Garanzia" costituito presso l'I.N.A. Per altro, ove dal sinistro siano derivati danni per le sole cose - non trovando applicazione il detto art. 19 (che, al comma secondo, limita la portata dell'obbligo risarcitorio del "Fondo" ai soli "danni alle persone") - il danneggiato - sempre che, appunto, risulti (secondo i normali principi che reggono l'onus probandi) la materiale impossibilita' di identificare l'istituto assicuratore - restera', conseguentemente, esonerato da ogni onere di comunicazione, atteso che ad impossibilia nemo tenetur.
Non e' fondata - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (recante norme sull'"Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti"), nella parte in cui subordina l'esercizio dell'azione risarcitoria - anche direttamente proposta contro l'autore dell'illecito - al preventivo decorso di "60 giorni, da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata, all'istituto assicuratore" in ogni caso e, quindi anche nell'ipotesi di mancata identificazione dell'istituto assicuratore. Soccorre, invero, nell'ipotesi sopraddetta, il disposto dell'art. 19, comma primo, lett. a, legge menzionata, in base al quale la prescritta comunicazione va indirizzata allo speciale "Fondo di Garanzia" costituito presso l'I.N.A. Per altro, ove dal sinistro siano derivati danni per le sole cose - non trovando applicazione il detto art. 19 (che, al comma secondo, limita la portata dell'obbligo risarcitorio del "Fondo" ai soli "danni alle persone") - il danneggiato - sempre che, appunto, risulti (secondo i normali principi che reggono l'onus probandi) la materiale impossibilita' di identificare l'istituto assicuratore - restera', conseguentemente, esonerato da ogni onere di comunicazione, atteso che ad impossibilia nemo tenetur.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte