Sentenza 98/1973 (ECLI:IT:COST:1973:98)
Massima numero 6746
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  14/06/1973;  Decisione del  14/06/1973
Deposito del 27/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6747


Titolo
SENT. 98/73 A. LAVORO - RAPPORTO DI ARRUOLAMENTO MARITTIMO - INDENNITA' PER LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - COD. NAV., ART. 373 - PRESCRIZIONE BIENNALE ANZICHE' QUINQUENNALE (EX ART. 2948, N. 5, DEL COD.CIV.) - GIUSTIFICAZIONE DELLA BREVITA' DEL TERMINE NELLA SPECIALITA' DEL RAPPORTO E NELLA RAZIONALE DIVERSITA' DI SITUAZIONI - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (R.D. 30 MARZO 1942, N. 327).

Testo
L'art. 373 del Codice della navigazione, che sottopone a prescrizione biennale anziche' quinquennale (art. 2948, n. 5, c.c.) le indennita' spettanti per la cessazione del contratto di arruolamento marittimo, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Invero il carattere di specialita' che caratterizza il contratto di arruolamento rispetto ai rapporti di lavoro cui e' applicabile la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 294 nn. 4 e 5 cod. civ., giustifica la previsione di un termine piu' breve, anche in relazione all'esigenza, propria dei traffici marittimi, di esaurire al piu' presto tutti i rapporti di credito e di debito, nessuno escluso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

codice civile    n. 0  art. 2948  n.5