Sentenza 99/1973 (ECLI:IT:COST:1973:99)
Massima numero 6748
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
14/06/1973; Decisione del
14/06/1973
Deposito del 27/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 99/73. DIRITTO DI DIFESA - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - (COSTITUZIONE, ART. 24). PROCESSO PENALE - AUTORITA' DEL GIUDICATO PENALE IN ALTRI GIUDIZI - COD. PROC. PEN., ART. 27 - OPERATIVITA' ANCHE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CIVILE RIMASTO ESTRANEO AL GIUDIZIO PENALE PERCHE' NON POSTO IN CONDIZIONE DI PARTECIPARVI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 99/73. DIRITTO DI DIFESA - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - (COSTITUZIONE, ART. 24). PROCESSO PENALE - AUTORITA' DEL GIUDICATO PENALE IN ALTRI GIUDIZI - COD. PROC. PEN., ART. 27 - OPERATIVITA' ANCHE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CIVILE RIMASTO ESTRANEO AL GIUDIZIO PENALE PERCHE' NON POSTO IN CONDIZIONE DI PARTECIPARVI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Come si e' costantemente riconosciuto nella giurisprudenza della Corte, per la pienezza ed effettivita' del diritto di difesa, e' necessario che sia assicurata la instaurazione di un contraddittorio tra le parti. Il contrasto con tale principio della efficacia vincolante dell'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale nei confronti di terzi rimasti estranei a tale giudizio per impossibilita' giuridica (in quanto non legittimati) o di fatto (perche' non posti in condizione di intervenirvi), non puo' giustificarsi con l'invocare la esigenza dell'economia processuale, ne' quella di evitare contraddizioni meramente logiche fra giudicati diversi. E' percio' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 della Costituzione - l'art. 27 del codice di procedura penale "nella parte in cui dispone che nel giudizio civile od amministrativo la pronuncia del giudice penale ha autorita' di cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceita' e alla responsabilita' del condannato o di colui al quale sia stato concesso il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perche' non posto in condizione di parteciparvi". Conforme: sent. n. 55 del 1971
Come si e' costantemente riconosciuto nella giurisprudenza della Corte, per la pienezza ed effettivita' del diritto di difesa, e' necessario che sia assicurata la instaurazione di un contraddittorio tra le parti. Il contrasto con tale principio della efficacia vincolante dell'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale nei confronti di terzi rimasti estranei a tale giudizio per impossibilita' giuridica (in quanto non legittimati) o di fatto (perche' non posti in condizione di intervenirvi), non puo' giustificarsi con l'invocare la esigenza dell'economia processuale, ne' quella di evitare contraddizioni meramente logiche fra giudicati diversi. E' percio' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 della Costituzione - l'art. 27 del codice di procedura penale "nella parte in cui dispone che nel giudizio civile od amministrativo la pronuncia del giudice penale ha autorita' di cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceita' e alla responsabilita' del condannato o di colui al quale sia stato concesso il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perche' non posto in condizione di parteciparvi". Conforme: sent. n. 55 del 1971
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte