Diritto d'autore - Liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti d'autore - Estensione dell'attività di intermediazione, in precedenza riservata alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ad altri organismi di gestione collettiva - Novella introdotta da decreto-legge - Denunciata carenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, nonché mancanza di organicità rispetto alle finalità del decreto - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dell'art. 19 del d.l. n. 148 del 2017, conv. con modif. in legge n. 172 del 2017, che modifica gli artt. 15-bis e 180 della legge n. 633 del 1941, consentendo l'attività di intermediazione del diritto d'autore, in precedenza riservata alla Società italiana autori ed editori (SIAE), anche agli altri organismi di gestione collettiva (OGC), come definiti dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 35 del 2017. L'intervento del legislatore non può dirsi manifestamente privo dei presupposti di necessità e urgenza, dal momento che è intervenuto nel contesto dell'indicato decreto legislativo, il quale - pur recependo la direttiva 2014/26/UE (c.d. direttiva Barnier) - aveva tuttavia mantenuto il monopolio legale della SIAE in materia, che aveva provocato la relativa procedura d'infrazione del diritto europeo, archiviata solo a seguito dell'intenzione manifestata dal Governo di procedere a un ulteriore intervento normativo di liberalizzazione del settore. La scelta di provvedere attraverso lo strumento del decreto-legge può dunque essere rinvenuta nella necessità di armonizzare compiutamente la normativa interna a quella comunitaria, nell'urgenza di evitare un'ulteriore procedura di infrazione; né la denunciata carenza potrebbe dipendere dal fatto che le norme censurate facciano rinvio a successivi provvedimenti attuativi dell'AGCOM. Infine, non trovano accoglimento neanche le censure di eterogeneità dell'art. 19 rispetto alle finalità dello stesso decreto. Se, in generale, l'omogeneità costituisce un requisito del decreto-legge sin dalla sua origine, la «Premessa» del d.l. n. 148 del 2017 fa riferimento alla straordinaria necessità ed urgenza di adottare un ampio quadro di misure, che accompagnano la manovra di bilancio per il 2018, incentrate principalmente su interventi fiscali, ma estese anche ad altre linee d'intervento, entro cui si inserisce la norma censurata.
Alla base di un decreto-legge possono esservi i ritardi connessi all'attuazione della disciplina comunitaria, specie ove caratterizzata da una lunga trattativa tra l'Italia e gli organi europei, nonché la connessa esigenza di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione. (Precedenti citati: sentenze n. 244 del 2016 e n. 272 del 2005).
La necessità di provvedere con urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge. (Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2019, n. 5 del 2018, n. 236, n. 170 e n. 16 del 2017).
L'omogeneità costituisce un requisito del decreto-legge sin dalla sua origine, poiché l'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto ne spezza il legame logico-giuridico. Tuttavia, l'urgente necessità del provvedere può riguardare anche una pluralità di norme accomunate non solo dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ma anche dall'intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata, che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all'unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione. In tal caso, i provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo - seppure non siano per tale ragione esenti da possibili censure in riferimento al requisito dell'omogeneità - possono in tal senso risultare omogenei rispetto allo scopo. (Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2018, n. 170 del 2017, n. 16 del 2017, n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012).