Ordinanza 101/1973 (ECLI:IT:COST:1973:101)
Massima numero 6751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  14/06/1973;  Decisione del  14/06/1973
Deposito del 27/06/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6750


Titolo
ORD. 101/73 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI PRETORILI - COD. PROC. PEN., ARTT. 74 E 398 - REGOLA DELLA COSTANTE ED ASSOLUTA SEPARAZIONE TRA FUNZIONI ACCUSATORIE E DECISORIE O TRA QUESTE ULTIME E ATTRIBUZIONI ISTRUTTORIE - NON E' ASSUNTA NEL SISTEMA COSTITUZIONALE - INSTAURAZIONE DEL PROCESSO EX OFFICIO - NON INCIDE SULLA LIBERTA' DEL GIUDIZIO DEL GIUDICANTE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale degli articoli 74 e 398 del c.p.p., che prevedono la concentrazione delle funzioni diversificate di pubblico ministero, di istruttore e di giudice nella stessa persona del pretore, sollevata per assunta violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione in quanto la detta concentrazione contrasterebbe con l'accennata esigenza di garantire il contraddittorio fra accusa e difesa, deve dichiararsi manifestamente infondata avendo gia' la Corte, con sent. 123/70, ritenuto compatibile la promiscuita' delle funzioni pretorili con il sistema costituzionale che esclude l'esigenza di una costante ed assoluta separazione tra funzioni accusatorie e funzioni decisorie e tra queste ultime ed attribuzioni istruttorie, e dovendosi tali principi ritenere validi anche se si consideri, in senso evolutivo, la tendenza a maggiore dialettica tra parte privata e pubblico ministero.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte