Ordinanza 102/1973 (ECLI:IT:COST:1973:102)
Massima numero 6752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
14/06/1973; Decisione del
14/06/1973
Deposito del 27/06/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 102/73. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PRODOTTI FARMACEUTICI ACQUISTATI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - IMPOSIZIONE DI UNO SCONTO OBBLIGATORIO - LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, ART. 4; D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 32 (CONVERTITO NELLA LEGGE 18 DICEMBRE 1970, N.1034) E LEGGE 18 DICEMBRE 1970, N. 1035, ART. UN. - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 23, 32, 41, 53 E 77 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA (MA CON ULTERIORI PRECISAZIONI IN ORDINE AI PROFILI RELATIVI AGLI ARTT. 23 E 53) - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 102/73. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PRODOTTI FARMACEUTICI ACQUISTATI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - IMPOSIZIONE DI UNO SCONTO OBBLIGATORIO - LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, ART. 4; D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 32 (CONVERTITO NELLA LEGGE 18 DICEMBRE 1970, N.1034) E LEGGE 18 DICEMBRE 1970, N. 1035, ART. UN. - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 23, 32, 41, 53 E 77 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA (MA CON ULTERIORI PRECISAZIONI IN ORDINE AI PROFILI RELATIVI AGLI ARTT. 23 E 53) - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692; 32 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034; articolo unico della legge 18 dicembre 1970, n. 1035 (concernente gli sconti obbligatori sui medicinali acquistati per l'assistenza indiretta ai mutuati) sollevata per preteso contrasto con gli artt. 3, 23, 32, 41, 53 e 77 della Costituzione, in quanto sostanzialmente coincidenti con quelle gia' dichiarate non fondate con la sentenza n. 144 del 6 luglio 1972, vanno dichiarate manifestamente infondate. Parimenti va dichiarato manifestamente infondato il particolare motivo di illegittimita' sollevato in relazione allo art. 53 della Costituzione nel senso che la commisurazione al prezzo di vendita al pubblico dello sconto a carico dei produttori comporterebbe il collegamento ad un indice di capacita' contributiva non riferibile ai produttori stessi, avendo la richiamata sentenza gia' posto in evidenza come nella determinazione dei prezzi da parte del C.I.P. al fine di salvaguardare la remunerazione viene in considerazione anche lo sconto in esame, per cui il prezzo stesso mostra una indubbia correlazione con la situazione economica dei produttori. Va infine ugualmente dichiarato manifestamente infondato anche l'altro particolare profilo di illegittimita', con riferimento al combinato disposto, degli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione nel presupposto che l'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692 (modificato dall'art. 32 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745) opererebbe una discriminazione a danno dei produttori fornitori di medicinali per la assistenza in via indiretta ed a vantaggio di quelli che forniscono invece medicinali destinati all'assistenza affidata alla discrezionalita' degli enti assistenziali, ed essendo lo sconto applicabile solo nel caso di assistenza indiretta, l'imposizione dello sconto finirebbe col dipendere dalla discrezionalita' di scelte degli enti stessi. La ripetuta sentenza n. 144 ha infatti gia' ritenuto conforme all'art. 23 della Costituzione la facolta' di scelta degli enti, ed e' sufficiente precisare che la lamentata discriminazione riflette due forme di assistenza non omogenee che corrispondono ad esigenze diverse collegate alla migliore funzionalita' del servizio assistenziale in relazione alle varie situazioni concrete, il cui apprezzamento e' razionalmente affidato alla valutazione degli enti.
Le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692; 32 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034; articolo unico della legge 18 dicembre 1970, n. 1035 (concernente gli sconti obbligatori sui medicinali acquistati per l'assistenza indiretta ai mutuati) sollevata per preteso contrasto con gli artt. 3, 23, 32, 41, 53 e 77 della Costituzione, in quanto sostanzialmente coincidenti con quelle gia' dichiarate non fondate con la sentenza n. 144 del 6 luglio 1972, vanno dichiarate manifestamente infondate. Parimenti va dichiarato manifestamente infondato il particolare motivo di illegittimita' sollevato in relazione allo art. 53 della Costituzione nel senso che la commisurazione al prezzo di vendita al pubblico dello sconto a carico dei produttori comporterebbe il collegamento ad un indice di capacita' contributiva non riferibile ai produttori stessi, avendo la richiamata sentenza gia' posto in evidenza come nella determinazione dei prezzi da parte del C.I.P. al fine di salvaguardare la remunerazione viene in considerazione anche lo sconto in esame, per cui il prezzo stesso mostra una indubbia correlazione con la situazione economica dei produttori. Va infine ugualmente dichiarato manifestamente infondato anche l'altro particolare profilo di illegittimita', con riferimento al combinato disposto, degli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione nel presupposto che l'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692 (modificato dall'art. 32 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745) opererebbe una discriminazione a danno dei produttori fornitori di medicinali per la assistenza in via indiretta ed a vantaggio di quelli che forniscono invece medicinali destinati all'assistenza affidata alla discrezionalita' degli enti assistenziali, ed essendo lo sconto applicabile solo nel caso di assistenza indiretta, l'imposizione dello sconto finirebbe col dipendere dalla discrezionalita' di scelte degli enti stessi. La ripetuta sentenza n. 144 ha infatti gia' ritenuto conforme all'art. 23 della Costituzione la facolta' di scelta degli enti, ed e' sufficiente precisare che la lamentata discriminazione riflette due forme di assistenza non omogenee che corrispondono ad esigenze diverse collegate alla migliore funzionalita' del servizio assistenziale in relazione alle varie situazioni concrete, il cui apprezzamento e' razionalmente affidato alla valutazione degli enti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte