Sentenza 103/1973 (ECLI:IT:COST:1973:103)
Massima numero 6753
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  26/06/1973;  Decisione del  26/06/1973
Deposito del 05/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6754  6755


Titolo
SENT. 103/73 A. REATI E PENE - REATI DI DIFFAMAZIONE ED INGIURIA - COD. PEN., ART. 596, COMMI SECONDO E TERZO, N. 3 - ESCLUSIONE DELLA PROVA LIBERATORIA E SUOI LIMITI - NON VIOLANO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 596, comma secondo, del codice penale, nella parte in cui subordina l'ammissibilita' della prova liberatoria all'accordo tra la persona offesa e l'offensore, e comma terzo, n. 3, nella parte in cui l'operativita' della causa estintiva ivi prevista e' rimessa all'assoluta discrezionalita' della persona offesa dal reato di ingiuria o di diffamazione, non contrasta con l'art. 24 della Costituzione. La negazione della exceptio veritatis, infatti, e' la diretta conseguenza del principio dell'esclusione della prova liberatoria posto dal primo comma del detto articolo, rispetto al quale il secondo comma non introduce una deroga. D'altra parte la disciplina contenuta nel comma terzo, n. 3, non limita la garanzia di difesa: che', al contrario, entro i limiti della concreta fattispecie ipotizzata ne amplia il contenuto e la sfera di applicazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte