Sentenza 103/1973 (ECLI:IT:COST:1973:103)
Massima numero 6755
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  26/06/1973;  Decisione del  26/06/1973
Deposito del 05/07/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6753  6754


Titolo
SENT. 103/73 C. REATI E PENE - REATI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE - COD. PEN., ART. 596, COMMA TERZO, N. 1 (NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE LA PROVA LIBERATORIA DELLA VERITA' DEL FATTO DETERMINATO, NEL CASO IN CUI LA PARTE LESA NON RIVESTA LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma contenuta nell'art. 596, comma terzo, n. 1, del codice penale, secondo cui quando la persona offesa sia un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni e' sempre ammessa la prova liberatoria, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione nel senso che la fattispecie penale si qualifica diversamente a seconda della condizione soggettiva della persona offesa. Infatti, tale disciplina riflette l'esigenza di carattere generale a che il pubblico ufficiale non si trinceri dietro lo scudo della tutela esteriore, nonche' l'esigenza che i cittadini possano esercitare un controllo, sia pure indiretto, sulla pubblica amministrazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte