Sentenza 104/1973 (ECLI:IT:COST:1973:104)
Massima numero 6757
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
26/06/1973; Decisione del
26/06/1973
Deposito del 05/07/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 104/73 B. ELEZIONI - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212 - COMPETENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE NELLA DELIMITAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALL'AFFISSIONE - NATURA STATALE DELLA FUNZIONE SVOLTA - NOMINA DI UN COMMISSARIO IN CASO DI INADEMPIENZA DELLA GIUNTA - COMPETENZA DELLO STATO (PREFETTO), CUI SPETTANO POTERI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO SOSTITUTIVO.
SENT. 104/73 B. ELEZIONI - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212 - COMPETENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE NELLA DELIMITAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALL'AFFISSIONE - NATURA STATALE DELLA FUNZIONE SVOLTA - NOMINA DI UN COMMISSARIO IN CASO DI INADEMPIENZA DELLA GIUNTA - COMPETENZA DELLO STATO (PREFETTO), CUI SPETTANO POTERI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO SOSTITUTIVO.
Testo
La legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente "norme per la disciplina della propaganda elettorale, ha affidato alla giunta municipale la delimitazione degli spazi affissionali per la propaganda elettorale e la loro ripartizione in tante sezioni distinte quante sono le liste o le candidature ammesse (art. 4) disponendo altresi' che, nel caso in cui la giunta non provveda alle indicate operazioni entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Prefetto nomina un suo commissario che si sostituisce alla giunta nell'espletamento di tali compiti (art. 2, ultimo comma). Le operazioni di determinazione e riparto degli spazi per le affissioni sono quindi eseguite dalla giunta municipale nella qualita' di organo cui la legge affida l'esercizio di funzioni statali ed in relazione a detta specifica posizione e alla natura delle funzioni appare ovvia la riserva allo Stato dei poteri di vigilanza e di controllo sostitutivo su detto organo. Spetta pertanto allo Stato, e per esso al Prefetto nella sua qualita' di organo statale preposto alla vigilanza del regolare svolgimento di alcune operazioni tecniche del procedimento elettorale, il potere di nominare un Commissario che, in sostituzione della giunta municipale inadempiente, provveda a delimitare e ripartire gli spazi affissionali per la propaganda elettorale ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 212 del 1956.
La legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente "norme per la disciplina della propaganda elettorale, ha affidato alla giunta municipale la delimitazione degli spazi affissionali per la propaganda elettorale e la loro ripartizione in tante sezioni distinte quante sono le liste o le candidature ammesse (art. 4) disponendo altresi' che, nel caso in cui la giunta non provveda alle indicate operazioni entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Prefetto nomina un suo commissario che si sostituisce alla giunta nell'espletamento di tali compiti (art. 2, ultimo comma). Le operazioni di determinazione e riparto degli spazi per le affissioni sono quindi eseguite dalla giunta municipale nella qualita' di organo cui la legge affida l'esercizio di funzioni statali ed in relazione a detta specifica posizione e alla natura delle funzioni appare ovvia la riserva allo Stato dei poteri di vigilanza e di controllo sostitutivo su detto organo. Spetta pertanto allo Stato, e per esso al Prefetto nella sua qualita' di organo statale preposto alla vigilanza del regolare svolgimento di alcune operazioni tecniche del procedimento elettorale, il potere di nominare un Commissario che, in sostituzione della giunta municipale inadempiente, provveda a delimitare e ripartire gli spazi affissionali per la propaganda elettorale ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 212 del 1956.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte